Cass. pen. n. 33047/2024
Quando il giudice penale rimette a quello civile, ex art. 263, comma 3, cod. proc. pen., la risoluzione della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, l'inerzia delle parti nell'incardinare il giudizio civile entro il termine indicato nel provvedimento, ovvero, in mancanza, entro il termine di tre mesi dalla sua comunicazione - lasso temporale da ritenersi, secondo il modello procedimentale ricavabile dall'art. 50, comma 1, cod. proc. civ., sintomatico dell'assenza di interesse delle parti a coltivare la controversia - determina il ripristino della competenza del giudice penale. (In motivazione la Corte ha aggiunto che alla scadenza del termine il giudice penale deve fissare udienza innanzi a sé, ex art. 127, cod. proc. pen., onde verificare se le parti abbiano incardinato il giudizio davanti al giudice civile, o se, invece, siano rimaste inerti, assumendo le decisioni conseguenziali). (Dich. insussistente il conflitto, GIP Tribunale Napoli Nord, 30/05/2024)
Cass. pen. n. 51692/2023
È inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, ma natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti, che possono essere fatti valere nel giudizio civile. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertà Matera, 29/06/2023)
Cass. pen. n. 32938/2023
Il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile dall'interessato. (Dichiara inammissibile, GIP Tribunale Bari, 07/12/2020)
Cass. pen. n. 29811/2020
E' legittimo il provvedimento che rigetta la richiesta di restituzione delle cose sequestrate in pendenza di una controversia civile sulla proprietà delle stesse, atteso che, ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., il vincolo deve essere mantenuto sino alla "risoluzione" della controversia civile, che evoca l'accertamento definitivo del diritto con il passaggio in giudicato della sentenza, stante la necessità di tutelare chi risulterà titolare del bene ad esito del giudizio. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Milano, 22/05/2020)
Cass. pen. n. 14039/2020
In tema di sequestro probatorio, in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico - in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame - ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo. (Dichiara inammissibile, GIP Tribunale Taranto, 03/10/2019)
Cass. pen. n. 10542/2017
In tema di patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone nè la confisca nè la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non può essere impugnata con ricorso per cassazione, dovendo, invece, l'interessato rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.263, comma sesto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente avverso l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art.667, comma quarto, cod. proc. pen., è rigettata l'opposizione al diniego di restituzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione).
Cass. pen. n. 5353/2015
È illegittima la decisione con cui il Gup rigetti, senza motivare sul punto, l'opposizione avverso il provvedimento di diniego di restituzione delle cose sequestrate, con cui l'interessato deduca la sopravvenuta inefficacia del sequestro, operato dalla polizia giudiziaria, in conseguenza della mancata convalida del P.M., in quanto l'opposizione a tal fine è ritualmente proposta ex art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., non essendo, invece, ammissibile il riesame.
Cass. pen. n. 10618/2014
È legittimo il sequestro probatorio di supporti informatici disposto per svolgere accertamenti sui dati in essi contenuti, pur se la legge 18 marzo 2008, n. 48, nel modificare le disposizioni del codice di procedura penale, ha previsto la possibilità di estrarre copia degli stessi con modalità idonee a garantire la conformità dei dati acquisiti a quelli originali, in quanto questa disciplina non impedisce di imporre un vincolo su tali "cose", ma si limita a consentire la presentazione di una successiva richiesta di restituzione a norma dell'art. 263 c.p.p..
Cass. pen. n. 26914/2013
In relazione alla richiesta di restituzione di cose sequestrate, il giudice penale deve rimettere gli atti al giudice civile e mantenere il sequestro solo se è già pendente tra le parti una causa civile avente ad oggetto la controversia sulla proprietà dei beni se, invece, non vi è alcun procedimento in sede civile, il giudice penale può direttamente restituire le cose al soggetto al quale le stesse risultino legittimamente appartenere alla stregua degli elementi fattuali fino ad allora accertati.
Cass. pen. n. 9857/2009
Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal G.i.p. a norma dell'art. 263, comma quinto, c.p.p., è deciso in camera di consiglio con le forme del rito non partecipato di cui all'art. 611 c.p.p.
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L'ordinanza del G.i.p., che a norma dell'art. 263, comma quinto, c.p.p., provvede sull'opposizione degli interessati avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro o di rilascio di copie autentiche di documenti, è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma primo, c.p.p..
Cass. pen. n. 7946/2008
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 263, comma quinto, c.p.p., il giudice per le indagini preliminari decide sull'opposizione proposta dall'interessato avverso il decreto di rigetto, da parte del pubblico ministero, della richiesta di restituzione di cose sequestrate.
Cass. pen. n. 25161/2002
La competenza a deliberare sulla richiesta di anticipazione o liquidazione finale del compenso presentata dal custode di cose sequestrate nell'ambito di procedimento penale appartiene nella fase successiva alla sentenza irrevocabile al giudice dell'esecuzione, nella fase delle indagini preliminari al P.M. il quale provvede con decreto motivato, nel corso del giudizio di cognizione al giudice che ha la disponibilità del procedimento il quale provvede de plano, osservandosi, in tutti i casi, le forme stabilite per il procedimento di esecuzione a norma dell'art. 666 c.p.p.
Cass. pen. n. 1980/2000
L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento dispone la restituzione all'avente diritto di un bene sottoposto a sequestro probatorio può essere impugnata, a mente dell'art. 586 c.p.p., non autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, dovendosi escludere la sua ricorribilità in Cassazione, in applicazione della disciplina camerale di cui all'art. 127 c.p.p., in quanto l'art. 263 c.p.p., che regola la procedura per la restituzione delle cose in sequestro, rinvia a detta disciplina soltanto con riferimento alla fase delle indagini preliminari e non a quella del giudizio, dove il contraddittorio fra le parti si è già instaurato.
Cass. pen. n. 3018/1993
Contro il provvedimento che, a norma dell'art. 262, secondo comma, c.p.p. abbia disposto il mantenimento del sequestro a garanzia del pagamento delle spese di giustizia, è ammesso, oltre al riesame, ricorso diretto per cassazione.