Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2015 del 3 dicembre 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Il sequestro preventivo di beni disposto in previsione della confisca di cui all'art. 12 sexies del D.L. 306/1992, convertito con L. 356/1992, è illegittimo se non è più possibile una pronuncia sul punto del giudice di merito. Infatti tale confisca è subordinata all'accertamento di precise condizioni, da verificare nella sede di merito, ed è applicabile solo con la sentenza che definisce il giudizio. (Nella specie la Corte ha annullato il sequestro preventivo disposto dopo la sentenza di primo grado, che non disponeva la confisca, non impugnata dal P.M.).

(massima n. 2)

La confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. in L. 7 agosto 1992 n. 356, pur essendo obbligatoria, è tuttavia subordinata all'accertamento di precise condizioni indicate dalla stessa norma; accertamento che può essere compiuto soltanto in sede di giudizio di merito. Ne consegue che detta confisca non può essere disposta in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 c.p.p. (Nella specie la S.C., in applicazione di tale principio, ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale, postulandosi la confiscabilità anche in sede esecutiva di beni che si assumevano in disponibilità di soggetto nei cui confronti era stata pronunciata sentenza non definitiva di condanna per un reato compreso fra quelli indicati nel citato art. 12 sexies, era stato disposto il sequestro preventivo di detti beni, nonostante che con la suindicata sentenza, non impugnata dal pubblico ministero, non fosse stata ordinata la loro confisca.

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