Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1308 del 2 luglio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio, formatosi sotto il vigore dell'art. 587 dell'abrogato codice di rito, secondo il quale il pubblico ministero può, di sua iniziativa, dare attuazione alla pena accessoria, presupposta dalla condanna giudiziale, non trova conferma nel vigente codice di procedura. Ed infatti l'art. 676, primo comma, nell'elencare analiticamente le materie che non hanno trovato specifica regolamentazione nelle disposizioni precedenti, stabilisce che il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine alle pene accessorie, in linea con l'intento legislativo di attuare la piena giurisdizionalizzazione dell'esecuzione. L'art. 183 delle disposizioni di attuazione, di cui al D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, poi, chiarisce inequivocabilmente che quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione, se non si è provveduto con la sentenza di condanna. (Fattispecie in tema di interdizione legale).

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