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Articolo 614 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rimborso delle spese

Dispositivo dell'art. 614 Codice di procedura civile

Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione (1) la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione.

Il giudice dell'esecuzione (1), quando riconosce giustificate le spese denunciate (2), provvede con decreto a norma dell'articolo 642 (3) (4).

Note

(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si veda l'art. 8 del c.p.c..
(2) Su richiesta della parte istante il giudice dell'esecuzione provvede con decreto ingiuntivo alla liquidazione delle spese che la parte ha dovuto sostenere per ottenere l'attuazione degli obblighi di fare o non fare. Il giudice è tenuto a verificare la regolarità formale della nota spese e al riscontro tra questa e l'importo delle spese oggettivamente risultanti al fine di valutarne la eccessività o superfluità.
(3) Per l'eventuale opposizione al decreto emesso dal giudice dell'esecuzione è competente funzionalmente il giudice che lo ha emesso, senza limiti di valore. Proponendo l'opposizione si fanno valere solamente i vizi relativi alla congruità e all'effettiva anticipazione delle spese, poiché per i possibili vizi della procedura esecutiva o l'estinzione totale o parziale del debito si dovrà agire con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 del c.p.c.) o all'esecuzione (art. 615 del c.p.c.).
(4) Si precisa che in dottrina si ritiene che le spese anticipate dalla parte istante possano essere recuperate anche attraverso un ordinario procedimento ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 del c.p.c. e ss.

Ratio Legis

La ratio della norma si riscontra nel sostanziale criterio di giustizia distributiva, garantendo che il creditore istante possa recuperare le spese che ha dovuto sostenere per l'attuazione dell'esecuzione degli obblighi di fare e non fare.

Spiegazione dell'art. 614 Codice di procedura civile

Principio generale nel processo civile è quello secondo cui la liquidazione delle spese avviene alla fine del processo, ossia con l’atto conclusivo di esso.
Il primo comma della norma in esame, invece, consente alla parte istante di richiedere la liquidazione delle spese anticipate anche prima della conclusione del procedimento, e ciò in considerazione dell'ingente ammontare che spesso tali spese possono raggiungere.

Quanto previsto da questa norma deve essere coordinato con il disposto dell'art. 52 delle disp. att. c.p.c., il quale statuisce che la liquidazione del compenso degli ausiliari è disposta con decreto del giudice che li ha nominati.
Dal combinato disposto delle due norme ne discende che compete al giudice dell'esecuzione provvedere con decreto, una volta terminata l'opera ovvero per stati di avanzamento, alla liquidazione del compenso dell'ausiliario, ponendo la relativa spesa provvisoriamente a carico della parte istante; quest’ultima, dopo aver anticipato le spese, richiederà il rimborso di quanto versato ex art. 614.

Secondo la tesi prevalente in dottrina, sono liquidabili, con il procedimento previsto dalla norma in esame, non soltanto le spese materiali sopportate per la costruzione o la distruzione del bene, ma anche i diritti e gli onorari del difensore.

A seguito della richiesta di liquidazione, il giudice provvede con decreto sulla base della nota spese, che dovrà essere vistata dall'ufficiale giudiziario e prodotta dalla parte istante (il decreto è ex lege provvisoriamente esecutivo, mentre il visto dell'ufficiale giudiziario comprova che le spese si riferiscono a prestazioni effettivamente sostenute).
E’ discusso quale sia il tipo di controllo che il giudice dell’esecuzione può effettuare sulla nota spese.
Secondo parte della dottrina si tratterebbe di un controllo meramente formale, afferendo unicamente alla regolarità della nota; secondo altri, invece, sarebbe un controllo di merito, in quanto può spingersi fino alla verifica della corrispondenza tra le risultanze della nota e quelle del processo.

A differenza di quanto accade nel caso di decreto ingiuntivo, l'adozione del provvedimento di liquidazione potrebbe essere preceduta dall'audizione delle parti.

Massime relative all'art. 614 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 24260/2010

Per stabilire quale sia il mezzo d'impugnazione appropriato avverso un provvedimento giurisdizionale occorre avere riguardo alla sua sostanza, e non alla sua forma. Ne consegue che il provvedimento, impropriamente definito "ordinanza", col quale il giudice dell'esecuzione liquidi le spese del procedimento di esecuzione forzata degli obblighi di fare, è soggetto ad opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., e non a ricorso per cassazione, in quanto le suddette spese debbono essere liquidate, ai sensi dell'art. 614 c.p.c., con la forma del decreto ingiuntivo.

Cass. civ. n. 25394/2009

In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso, ai sensi dell'art. 614, secondo comma, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, ben può l'opponente in tale sede far valere contestazioni circa la congruità delle spese. Inoltre, poiché il rapporto processuale tra creditore e debitore è oggettivamente autonomo e scindibile rispetto a quello intercorrente tra il creditore ed il prestatore d'opera che ha eseguito i lavori, non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti di quest'ultimo, essendo onere, se mai, del creditore medesimo chiamare in causa il terzo cui abbia anticipato le spese per esserne garantito.

Cass. civ. n. 13666/2003

Le spese della esecuzione forzata di un obbligo di fare integrano un credito di colui che procede all'esecuzione nei confronti dell'esecutato, con la conseguenza, in tema di rimborso, che, trattandosi di debiti di valuta, l'importo non può essere maggiorato di rivalutazione e di risarcimento del danno da lucro cessante, in mancanza di domanda di parte.

Cass. civ. n. 8339/2003

La parte che per ottenere l'esecuzione in proprio favore di una obbligazione di fare ha dovuto iniziare un processo di esecuzione ha diritto al rimborso, oltre che delle spese anticipate per far compiere le operazioni materiali di esecuzione dell'obbligo, di quelle di rappresentanza tecnica, e, per conseguire tale rimborso, può ottenere dal giudice dell'esecuzione il decreto di ingiunzione previsto dall'art. 614 c.p.c. Tuttavia, ove l'intimato proponga opposizione sostenendo di avere già adempiuto l'obbligazione, sicché la relativa controversia deve essere decisa con sentenza, la liquidazione delle spese processuali relative alla fase che inizia con tale contestazione va invece operata con il provvedimento che definisce la controversia, e, qualora il giudice non vi provveda, la sentenza può essere per tale parte impugnata, ma sulla liquidazione delle predette spese non può provvedere il giudice dell'esecuzione con il decreto previsto dall'art. 614 c.p.c.

Cass. civ. n. 3735/2001

È inammissibile il reclamo al Tribunale della parte istante per il rimborso delle spese anticipate in una procedura esecutiva di obbligo di fare avverso il decreto del Pretore di liquidazione delle medesime perché la tutela dell'interessato è attuabile soltanto attraverso l'opposizione dinanzi al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento, a cui spetta, funzionalmente e inderogabilmente, la competenza a deciderla, in applicazione del principio generale di cui all'art. 645 c.p.c. Tale inammissibilità può esser rilevata anche di ufficio dalla Cassazione, adita in sede di impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale, quando il procedimento — che, pertanto, è nullo — si sia ugualmente svolto dinanzi al medesimo.

Cass. civ. n. 6536/1993

La continenza postula che tra le cause fra identici soggetti, pendenti contemporaneamente dinanzi a giudici diversi, esista non soltanto una differenza quantitativa di petitum ma anche identità di causa petendi. Tale identità non sussiste tra la causa di merito instaurata a seguito del provvedimento di urgenza, che trova il suo fondamento nel diritto fatto valere nella richiesta della tutela immediata, e quella di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a conclusione dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare imposti con il provvedimento di urgenza, ai sensi dell'art. 614 c.p.c., che concerne la legittimità delle spese effettuate in sede esecutiva ed il diritto a ripeterle della controparte.

Cass. civ. n. 2314/1985

In tema di esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare il pretore, al quale spetta, senza limiti di valore, la liquidazione con decreto ingiuntivo delle relative spese in favore della parte istante (art. 614 secondo comma c.p.c.), è altresì competente, in applicazione del principio generale dell'art. 645 primo comma c.p.c., a conoscere dell'opposizione avverso detto decreto, in via funzionale e non derogabile nemmeno per ragioni di connessione.

Cass. civ. n. 3552/1972

Con l'opposizione al decreto ingiuntivo, che emette il pretore al termine o nel corso dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare (o dell'esecuzione dei provvedimenti immediati emessi nelle procedure nunciatorie e possessorie, o dell'esecuzione dei provvedimenti di urgenza) per il rimborso delle spese anticipate per gli atti di esecuzione già compiuti, può soltanto contestarsi la congruità delle spese, di cui si invoca il rimborso, o che le stesse siano comprese tra quelle dovute anticipare per rendere possibile la esecuzione. In detta fase non possono utilmente essere dedotti gli eventuali vizi dell'esecuzione, i quali vanno fatti valere, nelle sedi competenti, con i rimedi dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi o con reclamo allo stesso giudice che emise il provvedimento cautelare.

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