Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3552 del 7 dicembre 1972

(2 massime)

(massima n. 1)

Con l'opposizione al decreto ingiuntivo, che emette il pretore al termine o nel corso dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare (o dell'esecuzione dei provvedimenti immediati emessi nelle procedure nunciatorie e possessorie, o dell'esecuzione dei provvedimenti di urgenza) per il rimborso delle spese anticipate per gli atti di esecuzione già compiuti, può soltanto contestarsi la congruità delle spese, di cui si invoca il rimborso, o che le stesse siano comprese tra quelle dovute anticipare per rendere possibile la esecuzione. In detta fase non possono utilmente essere dedotti gli eventuali vizi dell'esecuzione, i quali vanno fatti valere, nelle sedi competenti, con i rimedi dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi o con reclamo allo stesso giudice che emise il provvedimento cautelare.

(massima n. 2)

L'ordinanza con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 691 c.p.c., dispone, nei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto, l'immediata riduzione in pristino, a spese della parte che ha contravvenuto all'ordine di sospensione impostole, della situazione di fatto esistente al momento dell'emanazione dell'ordine, non deve necessariamente essere attuata coattivamente nelle forme della esecuzione forzata degli obblighi di fare, di cui agli artt. 612 e ss. c.p.c. Le modalità della reintegrazione forzata possono essere determinate nella predetta ordinanza, dallo stesso giudice del procedimento cautelare, anziché dal pretore, in sede di esecuzione, a termini dell'art. 612 c.p.c.

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