Cassazione civile Sez. III sentenza n. 24260 del 30 novembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Per stabilire quale sia il mezzo d'impugnazione appropriato avverso un provvedimento giurisdizionale occorre avere riguardo alla sua sostanza, e non alla sua forma. Ne consegue che il provvedimento, impropriamente definito "ordinanza", col quale il giudice dell'esecuzione liquidi le spese del procedimento di esecuzione forzata degli obblighi di fare, č soggetto ad opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., e non a ricorso per cassazione, in quanto le suddette spese debbono essere liquidate, ai sensi dell'art. 614 c.p.c., con la forma del decreto ingiuntivo.

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