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Articolo 613 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione

Dispositivo dell'art. 613 Codice di procedura civile

L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione (1) le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà (2) che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione (1) provvede con decreto (3).

Note

(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si veda l'art. 8 del c.p.c..
(2) Le difficoltà a cui la norma si riferisce si identificano con quelle di carattere tecnico o pratico, che potrebbero insorgere nel corso della esecuzione. Si escludono quelle prettamente giuridiche che invece darebbero luogo ad un'eventuale opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (615 e 617 c.p.c.).
(3) Il decreto con cui il giudice risolve le difficoltà tecniche e materiali è privo di contenuto decisorio e ha natura prevalentemente ordinatoria.

Ratio Legis

La ratio dell'articolo in esame si riscontra nell'intento di garantire l'attuazione della tutela esecutiva concessa, in quanto fornisce all'ufficiale giudiziario i mezzi per risolvere e superare una serie di difficoltà e di resistenze che potrebbero insorgere durante il procedimento esecutivo e che potrebbero paralizzare l'esecuzione, pregiudicando le aspettative del creditore procedente.

Spiegazione dell'art. 613 Codice di procedura civile

A differenza di quanto previsto dall’art. 610cpc, la norma in esame, nell’individuare la sede per la soluzione dei problemi fattuali sorti nel corso dell'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, riserva il controllo incidentale sulla procedura esecutiva al giudice dell'esecuzione e non all'ufficiale giudiziario.
Questa norma non trova applicazione qualora le questioni debbano essere risolte dal giudice in sede di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.

Viene riconosciuta all'ufficiale giudiziario la facoltà di farsi assistere dalla forza pubblica nell'esecuzione (si dice “può farsi assistere”), mentre gli viene imposto (“deve chiedere”) di richiedere al giudice le disposizioni necessarie al superamento delle difficoltà.
L'ufficiale giudiziario, invece, sarà legittimato a risolvere direttamente le difficoltà materiali insorte nell'esecuzione, purché di entità minima e di carattere ordinario.

Si ritiene che, nonostante il tenore letterale della norma (si riferisce unicamente all'ufficiale giudiziario), non possa escludersi la legittimazione delle parti a richiedere al giudice gli opportuni provvedimenti, analogamente a quanto previsto dall’art. 610 del c.p.c..

Sulle difficoltà il giudice provvede con decreto, il quale sarà soggetto ad opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessaria la previa audizione dei contendenti.
Il decreto non acquisisce efficacia di giudicato neppure nel caso in cui il giudice abbia dovuto, per risolvere i problemi tecnici, conoscere in via incidentale di questioni che avrebbero potuto costituire oggetto di un giudizio di accertamento.

Massime relative all'art. 613 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 15727/2011

In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ogni volta il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'art. 612 c.p.c., risolva contestazioni che non attengono alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata sostanziale del titolo esecutivo, tale provvedimento acquista natura di sentenza sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata e diviene, perciò, impugnabile con i mezzi ordinari.

Cass. civ. n. 15176/2003

I provvedimenti di natura meramente ordinatoria, quali quelli del giudice dell'esecuzione emessi ex art. 613 c.p.c. e destinati a risolvere le difficoltà di ordine materiale insorte nel corso della esecuzione, non possono essere impugnati con ricorso per cassazione che, se proposto, va, per l'effetto, dichiarato inammissibile, investendo un provvedimento affatto privo di contenuto decisorio.

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