Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13666 del 17 settembre 2003

(3 massime)

(massima n. 1)

L'esecuzione dei provvedimenti interinali in tema di reintegrazione e manutenzione del possesso si colloca al di fuori del processo di esecuzione previsto e regolato dal libro terzo del codice di procedura civile, stante la natura e funzione propria degli anzidetti provvedimenti, diretti a soddisfare in via temporanea ed urgente l'esigenza di tutelare il possessore da attentati che il suo potere di fatto sulla cosa abbia subito o stia subendo e perciò revocabili e modificabili dallo stesso giudice che li ha emessi. Ne consegue che l'esecuzione coattiva dei provvedimenti anzidetti non si realizza nelle forme dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare ex art. 612 c.p.c., ma si svolge senza essere vincolata a quelle forme o a quelle competenze sotto il controllo e la determinazione delle modalità dello stesso giudice che li ha emessi.

(massima n. 2)

La liquidazione del danno da parte del giudice trasforma l'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, con la conseguenza che il giudice non può riconoscere gli interessi per il periodo successivo alla decisione fino al saldo, in mancanza di specifica domanda della parte in tal senso.

(massima n. 3)

Le spese della esecuzione forzata di un obbligo di fare integrano un credito di colui che procede all'esecuzione nei confronti dell'esecutato, con la conseguenza, in tema di rimborso, che, trattandosi di debiti di valuta, l'importo non può essere maggiorato di rivalutazione e di risarcimento del danno da lucro cessante, in mancanza di domanda di parte.

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