Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano (1) (2), quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente (3).
In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
Note
(1)
Tale ipotesi si potrebbe verificare nel caso di un antico palazzo ammobiliato o di un negozio con scaffali e banchi, escluse naturalmente le merci.
(2)
Diversi sono i presupposti dell'espropriazione congiunta. Innanzitutto, è necessario che il creditore pignorante ne faccia richiesta nell'atto di pignoramento. In seguito, si precisa che il pignoramento deve avvenire in maniera contestuale sin dall'inizio, in due modi diversi: per i beni immobili si seguiranno le regole dettate dall'art.
555; per i beni mobili, invece, avverrà con la descrizione dei beni e la determinazione del loro valore, così come previsto dall'art.
518.
(3)
Ulteriore presupposto affinchè si possa avere espropriazione dei beni mobili insieme con gli immobili è che i primi non costituiscano pertinenze [v. c.c.
817] dei secondi, ovvero non devono essere legati da un vincolo durevole di destinazione che renda il bene mobile vincolato funzionalmente all'immobile. In caso contrario, infatti, si ha l'estensione automatica del pignoramento ex art.
2912 c.c. [v.
559].
Ratio Legis
La norma indica il caso del pignoramento congiunto la cui ratio si riscontra in motivi di opportunità economica, al fine di realizzare, dalla vendita unitaria dei beni mobili con gli immobili, un prezzo maggiore rispetto a quello che si riuscirebbe ad ottenere dalle due vendite separate. In questo caso quindi, si ha un tipico esempio di connessione di procedimenti esecutivi poichè viene attratto nella competenza del Tribunale anche il pignoramento mobiliare. La ragione giustificatrice dello svolgimento congiunto dei due pignoramenti in un unico processo espropriativo è proprio il legame economico, anche se il processo stesso è iniziato con differenti pignoramenti.