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Articolo 491 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Inizio dell'espropriazione

Dispositivo dell'art. 491 Codice di procedura civile

Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502 (1), l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento [492, 513, 518, 543, 555, 602] (2).

Note

(1) L'eccezione indicata dalla norma in commento di cui all'art. 502 si riferisce all'esecuzione sui beni mobili garantiti da pegno o, eccezionalmente, da ipoteca. In questi casi, non è necessario il pignoramento poiché i beni, per effetto della garanzia che grava su di essi, sono già sottratti alla disponibilità del debitore e destinati alla soddisfazione del credito.
(2) La richiesta di pignoramento consiste in un atto di esecuzione e, pertanto, può essere fatta dal creditore personalmente, non necessitando l'attività di un procuratore. E' bene ricordare che il pignoramento compiuto prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notifica del precetto è affetto da nullità e perde efficacia se dal suo compimento trascorrono novanta giorni senza che venga richiesta l'assegnazione o la vendita del bene.

Ratio Legis

La norma esprime la rilevanza del pignoramento quale atto con cui ha inizio l'espropriazione forzata. La sua funzione è quella di vincolare determinati beni del debitore alla soddisfazione del credito per il quale agisce, sottraendoli alla disponibilità del debitore. Di conseguenza, l'effetto del pignoramento è di rendere inefficaci, nei confronti del creditore procedente e degli altri intervenuti gli atti di disposizione che il debitore compie successivamente al pignoramento.

Spiegazione dell'art. 491 Codice di procedura civile

Questa norma stabilisce il principio generale secondo cui l’espropriazione forzata, sia mobiliare che immobiliare, inizia con il pignoramento, con la sola eccezione prevista dal successivo art. 502 del c.p.c., relativa alla espropriazione di cose date in pegno o di beni soggetti ad ipoteca.

In realtà vi sono altri casi in cui non vale la regola posta dalla norma in esame, e precisamente:
  1. nel caso di bene oggetto di un provvedimento cautelare tipico, come il sequestro conservativo: l’art. 686 del c.p.c. prevede la conversione del sequestro in pignoramento;
  2. nel caso delle c.d. espropriazioni speciali quali il sequestro dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 7, R.D.L. 15.3.1927, n. 436.

In questi casi, infatti, non è necessario che l’esecuzione inizi con il pignoramento in quanto i beni, per effetto della garanzia che grava su di essi, sono già giuridicamente sottratti alla disponibilità del debitore.

Nel caso di pignoramento presso terzi, l'esecuzione forzata inizia già con la notifica dell'atto di intimazione di cui all' art. 543 del c.p.c.; è dalla data di notifica di tale atto, infatti, che si producono l'indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore e l'inefficacia dei fatti estintivi.

In assenza di alcuna espresso riferimento al riguardo, si ritiene che per poter eseguire il pignoramento contro il debitore occorre rivolgere un'istanza all'ufficiale giudiziario, la quale può essere proposta sia in forma scritta che in forma orale e per la quale non è necessario avvalersi di un procuratore, potendo la richiesta provenire dal creditore personalmente.
Va a questo proposito evidenziato che la procura conferita al difensore per il procedimento di cognizione e per il precetto si estende anche al pignoramento, in quanto quest'ultimo costituisce un atto strettamente connesso con il precetto.

Va ricordato che il pignoramento non può essere eseguito prima che siano trascorsi dieci giorni dalla notifica dell’atto di precetto (pena la sua nullità) e che lo stesso perde efficacia se, entro il termine di novanta giorni dal suo compimento, non viene presentata dal creditore procedente la richiesta di assegnazione o di vendita del bene pignorato.

Massime relative all'art. 491 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 61/2014

Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità.

Cass. civ. n. 1687/2012

In tema di esecuzione forzata, l'atto di pignoramento immobiliare, a norma del combinato disposto degli artt. 170 disp. att. c.p.c. e 125 c.p.c., deve essere sottoscritto dal creditore pignorante, se esso sta in giudizio personalmente, o dal suo difensore munito di procura, la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo. Ne consegue che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore, al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto.

Cass. civ. n. 24646/2011

Il provvedimento di fermo amministrativo di un bene mobile registrato, regolato dall'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è misura preordinata all'espropriazione forzata dei beni del debitore al fine di consentire la realizzazione del credito dell'Amministrazione. Ne consegue che, nel silenzio della legge ed in conformità ai principi generali in materia di esecuzione forzata (artt. 491 e segg. cod. proc. civ.), non c'è alcun limite oggettivo alla realizzazione del credito dell'Amministrazione, sicché il concessionario non è obbligato ad aggredire unicamente il bene a mezzo del quale, in ipotesi, è stata commessa l'infrazione, ma può colpire qualsiasi bene mobile registrato appartenente al debitore-contravventore. (Fattispecie in tema di preavviso di fermo amministrativo conseguente a sanzione per violazione del codice della strada). (Rigetta, Trib. Milano, 29/04/2010).

Cass. civ. n. 8298/2011

L'art. 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 24/02/2005).

Cass. civ. n. 5529/2011

Il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art. 543 cod. proc. civ., ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito di cui all'art. 549 cod. proc. civ.; ne consegue che il credito pignorato può essere individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data anche di molto successiva a quella della notificazione dell'atto, senza che lo si possa considerare sorto dopo il pignoramento, poiché l'indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore e l'inefficacia dei fatti estintivi si producono fin dalla data della notificazione, ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ. (Fattispecie in tema di compensazione fra il debitore ed il terzo pignorato, di cui all'art. 2917 cod. civ.). (Rigetta, Trib. Modena, 17/01/2006).

Cass. civ. n. 20836/2006

L'articolo 95 c.p.c. nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario. Pertanto detta disposizione non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di esso restano a carico dell'intimante, in forza del combinato disposto dell'art. 310 e dell'art. 632 ultimo comma, secondo il quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. (Nella specie, le spese del pignoramento negativo erano state dedotte in un precetto successivo).

Cass. civ. n. 5910/2006

Dai principi secondo cui, per un verso, l'atto di pignoramento immobiliare deve essere sottoscritto (a norma del combinato disposto dell'art. 170 disp. att. c.p.c. e art. 125 c.p.c.) dal creditore pignorante (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore munito di procura, e secondo cui, per altro verso, la procura rilasciata al difensore ha validità per tutto il preannunciato procedimento esecutivo (art. 83 c.p.c.), deriva che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto. (Rigetta, Trib. Ancona, 16 Novembre 2001).

Cass. civ. n. 3998/2006

Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce «atto introduttivo di un giudizio» contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto.

Cass. civ. n. 711/2006

La procura conferita al difensore per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo abilita il medesimo a proseguire la sua attività per la realizzazione coattiva del credito e, quindi, a sottoscrivere il precetto ed a rappresentare la parte anche nel conseguente processo esecutivo.

Cass. civ. n. 4595/1976

Il pignoramento sui beni mobili del debitore, pur essendo atto di esecuzione, non implica attività di giudizio e, pertanto, non presuppone un ius postulandi. Di conseguenza, il creditore istante ben può proporre la richiesta di pignoramento mobiliare sia personalmente, sia per mezzo di rappresentante ad negotia e sia anche per mezzo di difensore con mandato ad litem, non costituendo tale domanda un'attività necessariamente del procuratore.

Cass. civ. n. 1949/200

Il pignoramento presso terzi si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art.543 cod. proc. civ. - che rende immediatamente indisponibili da parte del terzo le cose o le somme da lui dovute, così segnando l'efficacia e l'esistenza dello stesso pignoramento - ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito, in questi due modi soltanto potendo avvenire l'esatta e concreta specificazione di quali cose o somme il terzo sia debitore o si trovi in possesso e del momento in cui ne deve il pagamento o la consegna; ne consegue che, in caso di pignoramento a carico di ente pubblico (nella specie, Amministrazione provinciale) eseguito sulle somme giacenti presso il suo tesoriere, il vincolo d'impignorabilità derivante dalla delibera di destinazione delle somme stesse a fini sociali (come il pagamento di retribuzioni del personale, rate di mutui o altro) richiede che l'efficacia esecutiva della delibera dell'ente pubblico (conseguente allo scadere del termine successivo alla pubblicazione, ex art.47 della legge n.142 del 1990) intervenga anteriormente alla dichiarazione del terzo.

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