Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1949 del 27 gennaio 200

(2 massime)

(massima n. 1)

Il pignoramento presso terzi si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art.543 cod. proc. civ. - che rende immediatamente indisponibili da parte del terzo le cose o le somme da lui dovute, cosģ segnando l'efficacia e l'esistenza dello stesso pignoramento - ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito, in questi due modi soltanto potendo avvenire l'esatta e concreta specificazione di quali cose o somme il terzo sia debitore o si trovi in possesso e del momento in cui ne deve il pagamento o la consegna; ne consegue che, in caso di pignoramento a carico di ente pubblico (nella specie, Amministrazione provinciale) eseguito sulle somme giacenti presso il suo tesoriere, il vincolo d'impignorabilitą derivante dalla delibera di destinazione delle somme stesse a fini sociali (come il pagamento di retribuzioni del personale, rate di mutui o altro) richiede che l'efficacia esecutiva della delibera dell'ente pubblico (conseguente allo scadere del termine successivo alla pubblicazione, ex art.47 della legge n.142 del 1990) intervenga anteriormente alla dichiarazione del terzo.

(massima n. 2)

Il processo di cognizione instaurato, ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, in caso di sua mancata o contestata dichiarazione nel relativo processo esecutivo, č rivolto esclusivamente all'accertamento dell'esistenza e dell' ammontare del diritto alla consegna delle cose o al pagamento delle somme dovute; ne consegue che la sentenza con cui esso si conclude non spiega efficacia di giudicato su questioni estranee, come quelle attinenti alla esperibilitą o alla validitą del pignoramento o comunque ad una qualitą del credito del debitore esecutato, come la sua impignorabilitą, potendo esse costituire unicamente oggetto di opposizione all'esecuzione "ex" art.615 cod. proc. civ. (Affermando detto principio, la S.C. ha negato che in riferimento al pignoramento presso terzi di somme di pertinenza di un'Amministrazione provinciale, il giudicato sull'accertamento dell'obbligo del terzo si estendesse alla questione della anterioritą del pignoramento rispetto alla data della delibera di assoggettamento delle somme pignorate a vincolo di indisponibilitą).

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