Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5529 del 9 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art. 543 cod. proc. civ., ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito di cui all'art. 549 cod. proc. civ.; ne consegue che il credito pignorato può essere individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data anche di molto successiva a quella della notificazione dell'atto, senza che lo si possa considerare sorto dopo il pignoramento, poiché l'indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore e l'inefficacia dei fatti estintivi si producono fin dalla data della notificazione, ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ. (Fattispecie in tema di compensazione fra il debitore ed il terzo pignorato, di cui all'art. 2917 cod. civ.). (Rigetta, Trib. Modena, 17/01/2006).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.