Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca (1) si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.
In tal caso il termine per l'istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto (2).
Note
(1)
I beni mobili soggetti ad ipoteca sono solamente i c.d. beni mobili registrati quali gli autoveicoli, le navi e gli aeromobili. Per i primi la disciplina alternativa al codice di procedura civile è data dal procedimento previsto dall'art. 7 r.d.l. 15-3-1927, n. 436; per l'espropriazione degli altri, invece, è necessario seguire esclusivamente le norme del codice della navigazione.
(2)
I creditori muniti di titolo esecutivo sono gli unici a poter scegliere la procedura ordinaria. Diversamente, la procedura speciale prevista dall'art.
2797 c.c., può essere utilizzata da ogni creditore pignoratizio, anche se non munito di titolo.