Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1687 del 7 febbraio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione forzata, l'atto di pignoramento immobiliare, a norma del combinato disposto degli artt. 170 disp. att. c.p.c. e 125 c.p.c., deve essere sottoscritto dal creditore pignorante, se esso sta in giudizio personalmente, o dal suo difensore munito di procura, la quale, una volta rilasciata, ha validitā per tutto il procedimento esecutivo. Ne consegue che č valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore, al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto.

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