Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 11329 del 26 aprile 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

(massima n. 2)

In tema di iscrizione a ruolo della causa, la norma dell'art. 168 c.p.c. (applicabile anche al procedimento davanti al giudice di pace), quanto alla possibilità dell'iscrizione a ruolo da parte del convenuto, va interpretata nel senso che l'inciso "se questi [scilicet: l'attore] non si è costituito" si riferisce sia alla mera mancanza di costituzione dell'attore, sia a tale mancanza per effetto della scadenza del termine di cui all'art. 165 c.p.c. Ne consegue che deve essere condivisa l'interpretazione che ammette la costituzione del convenuto anche prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell'attore e ne fa derivare la legittimità dell'iscrizione a ruolo su sua sollecitazione prima della scadenza di quel termine. (Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 15/02/2017).

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