(massima n. 1)
In caso di doppia iscrizione a ruolo, per errore del cancelliere, dello stesso atto di citazione ritualmente notificato al convenuto, non costituitosi in nessuno dei due giudizi e dichiarato contumace, non si determina nullitā della sentenza, perché la violazione dell'art. 168 c.p.c. non č tale da provocare alcuna lesione del diritto di difesa della parte convenuta.