Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12858 del 19 novembre 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

L'accettazione da parte del cancelliere degli atti depositati dalla parte che si costituisce senza l'annotazione di alcun rilievo formale fa presumere la regolaritą degli atti medesimi e quindi anche l'esistenza e la tempestivitą della procura se il contrario non risulti da altre emergenze processuali.

(massima n. 2)

Quando la costituzione in giudizio della parte abbia avuto luogo senza contestazioni circa il deposito degli atti necessari allo scopo e circa l'esistenza e la tempestivitą della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale se il contrario non risulti da altra emergenza processuale.

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