Cass. civ. n. 23292/2025
L'anticipazione dell'udienza e della decisione è legittima purché vengano rispettati i termini previsti dall'art. 127-ter c.p.c., che possono essere abbreviati, ma non eliminati. Diversamente, si configura una violazione del contraddittorio per compressione del diritto di difesa, richiedendo che l'anticipazione sia comunicata alle parti in modo da garantire il pieno sviluppo del contraddittorio e l'effettività della difesa.
Cass. civ. n. 17603/2025
Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
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Il termine giudiziale dato con specificazione dell'orario, nei giudizi ordinari, deve intendersi a giorni e limitato all'orario di apertura delle cancellerie fissato, in via generale, con decreto dell'autorità giudiziaria competente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto pienamente rispettoso del termine ex art. 127-ter c.p.c. il deposito di note scritte avvenuto nel giorno di scadenza dello stesso, durante il tempo di apertura della cancelleria, benché successivamente all'orario indicato dal giudice nel provvedimento).
Cass. civ. n. 6071/2025
Nel procedimento camerale ex art. 35-bis D.Lgs. n. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale, è possibile applicare la disciplina della trattazione scritta mediante note ex art. 127-ter c.p.c., compatibilmente con le finalità di effettività del contraddittorio e oralità del rito speciale disposto dal legislatore.
Cass. civ. n. 4565/2025
La Corte di appello ha correttamente espunto le memorie e i documenti non conformi alle prescrizioni dell'art. 127-ter c.p.c., che prescrive la trattazione scritta delle sole istanze e conclusioni. I documenti allegati alle memorie che non rispettano questa norma non possono essere considerati nel compendio probatorio.
Cass. civ. n. 371/2025
In tema di udienza a trattazione scritta, l'anticipazione dell'udienza e della decisione è legittima, purché vengano rispettati i termini previsti dall'art. 127-ter c.p.c., che possono essere abbreviati, ma non eliminati, diversamente configurandosi una violazione del contraddittorio per compressione del diritto di difesa delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva disposto l'anticipazione dell'udienza di trattazione scritta ad horas, con provvedimento reso nella stessa data fissata per la nuova udienza).
Cass. civ. n. 31849/2024
Nelle controversie conseguenti al mancato riconoscimento della protezione internazionale o speciale, l'art. 127-ter c.p.c. è applicabile solo in quanto compatibile con il procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 ed agli artt. 737 e ss. c.p.c. e, pertanto, ove sia stata disposta la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed i termini a tal fine assegnati siano decorsi senza che nessuna parte abbia provveduto all'incombente, il giudice non può disporre la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del processo, ma deve decidere nel merito, poiché l'esito estintivo non è compatibile con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, restando esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere, ovvero di rinvio della trattazione, salvo che, in tale ultimo caso, non vi sia una irregolarità della notificazione.
Cass. civ. n. 23565/2024
Il deposito di note scritte sostitutive ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., nella fictio impostata dalla norma, ha valore di partecipazione delle parti all'udienza, ma se in tali note mancano espresse "istanze e conclusioni" il giudice può assumere i provvedimenti per i quali l'udienza è stata fissata, senza dar luogo a nullità, solo se è risultato certo l'intento delle parti di dare impulso alla trattazione della causa; diversamente, egli è tenuto a rinviare ad altra udienza (in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta) per chiedere chiarimenti alle stesse, mentre, se risulta chiaro il loro intento contrario alla prosecuzione, deve disporre ai sensi del comma 4 di detto articolo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la pronuncia resa dal giudice di appello che, disposta la sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127-ter c.p.c., aveva deciso la causa a fronte di una nota, depositata da una sola delle parti, priva di espresse richieste e di riferimenti all'udienza, relativa alla mera produzione di una sentenza resa "in fattispecie similare").
Cass. civ. n. 20389/2024
Non sussiste violazione del principio del contraddittorio se, per effetto dell'emergenza pandemica, le udienze sono state celebrate in modalità cartolare in conformità alla disciplina legislativa emergenziale.
Cass. civ. n. 17717/2024
In tema di udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal comma 4 di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicchè non occorre l'allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa. (Nella specie la S.C., in relazione ad appello in controversia di lavoro, ha affermato la nullità della decisione impugnata, per avere la Corte di appello, dato atto della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., trattenuto la causa in decisione e rigettato il gravame, invece di fissare nuovo termine per il deposito delle note o udienza "in presenza").
Cass. civ. n. 15993/2024
Nel rito del lavoro, nel caso in cui l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità della sentenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza d'appello depositata in data successiva a quella in cui risultava assunta la decisione, non consacrata in un dispositivo depositato in cancelleria, neanche telematicamente).
Cass. civ. n. 32827/2023
Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, secondo cui se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, non può equipararsi al deposito mancato il deposito comunque effettuato dalla parte senza osservare il termine ordinatorio di cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, purché entro tale data; essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita (e non tra il giorno di scadenza del termine e il giorno di udienza), il termine assegnato non entra a far parte dell'atto del procedimento e perciò la sua inosservanza non comporta effetti identici a quelli che la legge attribuisce all'omesso deposito, salvo che non sia oltrepassata la data fissata per l'udienza sostituita, segnando la stessa una situazione incompatibile con il riconoscimento degli effetti dell'attività della parte.
Cass. civ. n. 32358/2023
In caso di udienza a trattazione scritta o cartolare, ex art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza.
Cass. civ. n. 28302/2023
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 13735/2023
I provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o "cartolare", prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, come modif. dal d.l. n. 28 del 2020, e oggi costituente mezzo di trattazione ordinario dopo l'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c., devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo il regolamento di competenza, calcolando il "dies a quo" del termine perentorio per la sua proposizione, non dalla data dell'udienza a trattazione scritta, ma da quella in cui era stata comunicata l'ordinanza emessa dal tribunale in tale sede).