Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 127 ter Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 09/08/2025]

Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza

Dispositivo dell'art. 127 ter Codice di procedura civile

(1)L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice(3).

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice da' atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati(3).

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza(2)(3).

Note

(1) Disposizione introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), il quale ha disposto (con l'art. 35, commi 2, 3 e 4) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.
4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi".
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023"; - (con l'art. 35, comma 3) che "Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data".
(3) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera i)) la modifica dell'art. 127-ter, commi 1, 2, 5. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Spiegazione dell'art. 127 ter Codice di procedura civile

L’articolo 127 ter c.p.c., rubricato “Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza, disciplina la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte.
Al primo comma si prevede che l’udienza, anche se precedentemente fissata, possa essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a condizione però che alla stessa udienza non debbano presenziare soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice; negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte quando ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

I successivi commi regolano il procedimento attraverso il quale il giudice assegna termine per il deposito delle note, le modalità attraverso le quali le parti possono proporre opposizione e le conseguenze della proposizione di quest’ultima.
Viene in particolare disposto che, con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza, il giudice debba assegnare un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note, precisandosi che ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione.
Nei cinque giorni successivi il giudice provvede con decreto non impugnabile, analogamente a quanto disposto dall’art. 127 bis del c.p.c. che precede; in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, il giudice dispone in conformità.

Sempre analogamente a quanto disposto dall’articolo 127 bis c.p.c., è prevista la possibilità per il giudice di abbreviare i termini se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali se ne dovrà dare atto nel provvedimento.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, con la precisazione che, se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza; se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, con un meccanismo analogo a quello previsto dall’art. 181 del c.p.c. per il caso di mancata comparizione di tutte le parti a due udienze successive.

L’ultimo comma precisa che il giorno di scadenza del termine assegnato dal giudice per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato a tutti gli effetti data di udienza, e ciò allo scopo di ricollegare a tale termine tutti gli effetti conseguenti alla data di udienza (quali, ad esempio, il calcolo di termini stabiliti a ritroso a decorrere dall’udienza).

Massime relative all'art. 127 ter Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 23292/2025

L'anticipazione dell'udienza e della decisione è legittima purché vengano rispettati i termini previsti dall'art. 127-ter c.p.c., che possono essere abbreviati, ma non eliminati. Diversamente, si configura una violazione del contraddittorio per compressione del diritto di difesa, richiedendo che l'anticipazione sia comunicata alle parti in modo da garantire il pieno sviluppo del contraddittorio e l'effettività della difesa.

Cass. civ. n. 17603/2025

Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Il termine giudiziale dato con specificazione dell'orario, nei giudizi ordinari, deve intendersi a giorni e limitato all'orario di apertura delle cancellerie fissato, in via generale, con decreto dell'autorità giudiziaria competente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto pienamente rispettoso del termine ex art. 127-ter c.p.c. il deposito di note scritte avvenuto nel giorno di scadenza dello stesso, durante il tempo di apertura della cancelleria, benché successivamente all'orario indicato dal giudice nel provvedimento).

Cass. civ. n. 6071/2025

Nel procedimento camerale ex art. 35-bis D.Lgs. n. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale, è possibile applicare la disciplina della trattazione scritta mediante note ex art. 127-ter c.p.c., compatibilmente con le finalità di effettività del contraddittorio e oralità del rito speciale disposto dal legislatore.

Cass. civ. n. 4565/2025

La Corte di appello ha correttamente espunto le memorie e i documenti non conformi alle prescrizioni dell'art. 127-ter c.p.c., che prescrive la trattazione scritta delle sole istanze e conclusioni. I documenti allegati alle memorie che non rispettano questa norma non possono essere considerati nel compendio probatorio.

Cass. civ. n. 371/2025

In tema di udienza a trattazione scritta, l'anticipazione dell'udienza e della decisione è legittima, purché vengano rispettati i termini previsti dall'art. 127-ter c.p.c., che possono essere abbreviati, ma non eliminati, diversamente configurandosi una violazione del contraddittorio per compressione del diritto di difesa delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva disposto l'anticipazione dell'udienza di trattazione scritta ad horas, con provvedimento reso nella stessa data fissata per la nuova udienza).

Cass. civ. n. 31849/2024

Nelle controversie conseguenti al mancato riconoscimento della protezione internazionale o speciale, l'art. 127-ter c.p.c. è applicabile solo in quanto compatibile con il procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 ed agli artt. 737 e ss. c.p.c. e, pertanto, ove sia stata disposta la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed i termini a tal fine assegnati siano decorsi senza che nessuna parte abbia provveduto all'incombente, il giudice non può disporre la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del processo, ma deve decidere nel merito, poiché l'esito estintivo non è compatibile con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, restando esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere, ovvero di rinvio della trattazione, salvo che, in tale ultimo caso, non vi sia una irregolarità della notificazione.

Cass. civ. n. 23565/2024

Il deposito di note scritte sostitutive ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., nella fictio impostata dalla norma, ha valore di partecipazione delle parti all'udienza, ma se in tali note mancano espresse "istanze e conclusioni" il giudice può assumere i provvedimenti per i quali l'udienza è stata fissata, senza dar luogo a nullità, solo se è risultato certo l'intento delle parti di dare impulso alla trattazione della causa; diversamente, egli è tenuto a rinviare ad altra udienza (in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta) per chiedere chiarimenti alle stesse, mentre, se risulta chiaro il loro intento contrario alla prosecuzione, deve disporre ai sensi del comma 4 di detto articolo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la pronuncia resa dal giudice di appello che, disposta la sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127-ter c.p.c., aveva deciso la causa a fronte di una nota, depositata da una sola delle parti, priva di espresse richieste e di riferimenti all'udienza, relativa alla mera produzione di una sentenza resa "in fattispecie similare").

Cass. civ. n. 20389/2024

Non sussiste violazione del principio del contraddittorio se, per effetto dell'emergenza pandemica, le udienze sono state celebrate in modalità cartolare in conformità alla disciplina legislativa emergenziale.

Cass. civ. n. 17717/2024

In tema di udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal comma 4 di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicchè non occorre l'allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa. (Nella specie la S.C., in relazione ad appello in controversia di lavoro, ha affermato la nullità della decisione impugnata, per avere la Corte di appello, dato atto della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., trattenuto la causa in decisione e rigettato il gravame, invece di fissare nuovo termine per il deposito delle note o udienza "in presenza").

Cass. civ. n. 15993/2024

Nel rito del lavoro, nel caso in cui l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità della sentenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza d'appello depositata in data successiva a quella in cui risultava assunta la decisione, non consacrata in un dispositivo depositato in cancelleria, neanche telematicamente).

Cass. civ. n. 32827/2023

Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, secondo cui se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, non può equipararsi al deposito mancato il deposito comunque effettuato dalla parte senza osservare il termine ordinatorio di cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, purché entro tale data; essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita (e non tra il giorno di scadenza del termine e il giorno di udienza), il termine assegnato non entra a far parte dell'atto del procedimento e perciò la sua inosservanza non comporta effetti identici a quelli che la legge attribuisce all'omesso deposito, salvo che non sia oltrepassata la data fissata per l'udienza sostituita, segnando la stessa una situazione incompatibile con il riconoscimento degli effetti dell'attività della parte.

Cass. civ. n. 32358/2023

In caso di udienza a trattazione scritta o cartolare, ex art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza.

Cass. civ. n. 28302/2023

L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.

Cass. civ. n. 13735/2023

I provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o "cartolare", prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, come modif. dal d.l. n. 28 del 2020, e oggi costituente mezzo di trattazione ordinario dopo l'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c., devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo il regolamento di competenza, calcolando il "dies a quo" del termine perentorio per la sua proposizione, non dalla data dell'udienza a trattazione scritta, ma da quella in cui era stata comunicata l'ordinanza emessa dal tribunale in tale sede).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!