Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 28302 del 9 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullitą del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.

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