Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15993 del 7 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro, nel caso in cui l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità della sentenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza d'appello depositata in data successiva a quella in cui risultava assunta la decisione, non consacrata in un dispositivo depositato in cancelleria, neanche telematicamente).

(massima n. 2)

La mancata coincidenza tra la data indicata nella sentenza come quella dell'udienza di discussione e quella effettiva di deposito telematico del dispositivo rende nulla una decisione resa all'esito di un rito lavoristico ai sensi degli artt. 429 e 437 cod. proc. civ., poiché ciò equivale a una mancata lettura del dispositivo in udienza.

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