(massima n. 1)
L'anticipazione dell'udienza e della decisione č legittima purché vengano rispettati i termini previsti dall'art. 127-ter c.p.c., che possono essere abbreviati, ma non eliminati. Diversamente, si configura una violazione del contraddittorio per compressione del diritto di difesa, richiedendo che l'anticipazione sia comunicata alle parti in modo da garantire il pieno sviluppo del contraddittorio e l'effettivitą della difesa.