(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, secondo cui se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, non può equipararsi al deposito mancato il deposito comunque effettuato dalla parte senza osservare il termine ordinatorio di cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, purché entro tale data; essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita (e non tra il giorno di scadenza del termine e il giorno di udienza), il termine assegnato non entra a far parte dell'atto del procedimento e perciò la sua inosservanza non comporta effetti identici a quelli che la legge attribuisce all'omesso deposito, salvo che non sia oltrepassata la data fissata per l'udienza sostituita, segnando la stessa una situazione incompatibile con il riconoscimento degli effetti dell'attività della parte.