(massima n. 1)
Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.