Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 17717 del 27 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal comma 4 di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullitą della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicchč non occorre l'allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa. (Nella specie la S.C., in relazione ad appello in controversia di lavoro, ha affermato la nullitą della decisione impugnata, per avere la Corte di appello, dato atto della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., trattenuto la causa in decisione e rigettato il gravame, invece di fissare nuovo termine per il deposito delle note o udienza "in presenza").

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