(massima n. 1)
            In materia di violazioni del codice della strada, l’omissione  della  contestazione  immediata,  per impossibilità  della  stessa,  è  consentita  allorché  l’accertamento  sia  eseguito  mediante  apparecchi  di  rilevamento  fissi  senza  la  presenza  di  agenti  di  polizia, anche al di fuori dell’applicabilità (ratione temporis o ratione  materiae) dell’art.  4  d.l.  n.  121  del  2002 (convertito  nella  legge  n.  168  del  2002),  come modificato dall’art. 7, comma 9, d.l. n. 151 del 2003 (convertito nella legge n. 214 del 2003), e del d.P.R. n. 250 del 1999 (sulla rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri  storici  ed  alle  zone  a  traffico  limitato,  ai  sensi dell’art. 7, comma 133bis, della legge 15 maggio 1997, n.  127),  atteso  che  i  requisiti  della  «gestione  diretta» degli impianti e della «disponibilità degli stessi da parte degli organi di polizia», previsti dall’art. 345, comma 4, del regolamento di esecuzione del codice della strada, implicano solo la necessità di un collegamento con tali organi,  nel  senso  che  solo  questi  possono  attivarli  e controllare l’esito delle registrazioni, ma non anche la presenza  dei  medesimi  organi.  Né  una  diversa conclusione  si  giustificherebbe  sul  rilievo che l’impossibilità  comportante  l’omissione  della contestazione  immediata  non potrebbe estendersi  alle situazioni  precostituite  dalla  stessa  Amministrazione, attese la mancanza di un espresso divieto di utilizzo di impianti siffatti senza la presenza di organi di polizia e la sussistenza di discrezionalità amministrativa, insindacabile  dal  giudice  ordinario,  in  ordine  alle modalità  operative  scelte  per  l’accertamento  delle infrazioni.  (Nella  fattispecie  la  S.C.  ha  quindi  ritenuto legittima  la  contestazione  differita  della  violazione  dei limiti di velocità accertata mediante fotoradartachimetro in posizione fissa «Autobox»).