Cassazione civile Sez. I sentenza n. 24835 del 24 novembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Premesso che la violazione delle norme del codice della strada deve essere contestata immediatamente (ex art. 200, primo comma, del d.lgs. n. 285 del 1992) e che l’indebita omissione di tale adempimento rende illegittimi i successivi atti del procedimento sanzionatorio, per valutare se, nel caso concreto, la contestazione immediata fosse o meno possibile deve aversi riguardo alla natura dell’infrazione contestata e ad ogni altro elemento desumibile dal verbale di accertamento, il quale deve essere preso in considerazione nella sua globalitą e non solo nella parte specificamente destinata ad esplicitare la ragioni che, a giudizio dei verbalizzanti, avevano impedito la contestazione immediata della sanzione, e tenendo conto delle modalitą con le quali il servizio di vigilanza era stato, nel caso di specie, concretamente organizzato dall’amministrazione.

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