Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9272 del 20 aprile 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violazione delle norme del codice della strada, con riferimento all’obbligo della contestazione immediata, ove possibile, prescritta dall’articolo 200 del codice medesimo, e costituente un indefettibile elemento di legittimità del procedimento irrogativo della sanzione, anche la persona solidalmente obbligata al pagamento della stessa può dedurre in giudizio la mancata osservanza del predetto obbligo di contestazione immediata, ancorché essa abbia riguardato la contestazione della violazione al presunto trasgressore, tenuto conto del palese interesse derivante dal vincolo solidale tra la propria obbligazione e quella dell’altro debitore, alla cui legittima imposizione è necessariamente collegata quella di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689, fondante la predetta solidarietà.

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