Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19902 del 15 settembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, l’art. 200 del codice medesimo prevede che la violazione sia immediatamente contestata al trasgressore «quando possibile», e cioè — secondo quanto chiarito dall’art. 384 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 — non nei casi di materiale impossibilità di contestazione immediata, che lo stesso art. 384 esemplifica, indicando, tra gli altri, al punto f), l’assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. Ne consegue che il verbalizzante, una volta constatata diligentemente l’assenza del trasgressore e del proprietario, può procedere alla redazione del verbale di accertamento di infrazione, senza alcun obbligo di preventiva ricerca dei predetti, posto che, sebbene un siffatto comportamento rientri nella possibilità materiale degli agenti, non è tuttavia imposto dagli obblighi fissati dalla normativa, collidendo una tale pretesa anche con le modalità di organizzazione del servizio, da svolgersi secondo criteri discrezionalmente stabiliti dall’Amministrazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace secondo cui, essendo stato lasciato sul cruscotto di un’auto parcheggiata in luogo vietato un cartello dal quale si evinceva che il trasgressore proprietario si trovava in un vicino negozio dallo stesso gestito, i verbalizzanti avrebbero dovuto mettersi alla ricerca di questi e contestargli la violazione).

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