Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3198 del 11 febbraio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, è legittima la contestazione non immediata dell’infrazione anche quando, nell’organizzazione del servizio di rilevazione degli illeciti, sia utilizzata una apparecchiatura autovelox che consenta l’accertamento dell’infrazione al momento del transito del veicolo, e ciò persino nell’ipotesi in cui, essendo previsto l’impiego di una seconda pattuglia, questa non sia in grado di procedere alla contestazione immediata perché impegnata in altra contestazione; tuttavia l’amministrazione deve fornire la prova di non avere potuto procedere alla contestazione immediata dell’infrazione (nella fattispecie, relativa al superamento del limite di velocità per 27 km/h, rilevato dai vigili urbani a mezzo di autovelox, il tribunale aveva annullato il verbale secondo cui non era stata possibile la contestazione immediata causa la velocità del veicolo e la S.C. ha ritenuto legittima la decisione non avendo il Comune fornito la prova di tale assunto, considerato anche che trattandosi di rettilineo quel veicolo era ben visibile e poteva essere fermato).

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