(massima n. 1)
            L’elencazione, contenuta nell’art. 384 del reg. esec.  del  codice  della  strada,  dei  casi  in  cui  deve ritenersi  giustificata  la  mancata  contestazione immediata  della  violazione non  può  considerarsi esaustiva, ma è,  come  esplicitamente  detto  nella disposizione medesima, meramente esemplificativa; ne consegue che possono ricorrere casi ulteriori in cui una  tale  impossibilità  sia  ugualmente  ravvisabile,  e compete  al  giudice  di  merito  valutare — con motivazione  censurabile  in  cassazione  ove  illogica  o incongrua — se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca valenza. (Nella specie, la  S.C.,  con  riferimento  ad  una  contestazione  di sorpasso vietato, ha cassato la sentenza del giudice di pace,  che  aveva  ritenuto  inidonea  la  motivazione  del l’omessa  contestazione  immediata  fondata sull’attestazione che il verbalizzante si trovava a bordo di altro veicolo e, perciò, nell’impossibilità di fermare il trasgressore).