(massima n. 1)
            In tema di violazioni del codice della strada, ove non  si  sia  proceduto  a  contestazione  immediata dell’illecito,  il  giudice  dell’opposizione  ad  ordinanza-ingiunzione  legittimamente  dispone l’annullamento  del  provvedimento  sanzionatorio emesso dal prefetto, allorché il verbale di accertamento notificato difetti  della  indicazione  dei  motivi  che hanno  reso  impossibile  la  contestazione immediata o  sia  corredato di  una  motivazione  meramente  apparente,  ma  non  può annullare  il  provvedimento sanzionatorio in base ad una illegittimità non desunta dall’atto, non essendo egli abilitato a censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza né a sindacare le  modalità organizzative  del  servizio  di  rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione.