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Articolo 101 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

Dispositivo dell'art. 101 Codice della strada

1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del venti per cento e al Dipartimento per i trasporti terrestri nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.

3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro tre giorni dal rilascio del documento stesso. (3)

4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. (3)

5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Note

(1) Il regime delle "targhe prova" è stabilito dal DPR 474/2001.
(2) Una diversa maggiorazione è stabilita per le targhe prova rilasciate dalle agenzie di consulenza, si veda DPR 474/2001.
(3) Comma modificato dal D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 98.

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