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Articolo 70 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte

Dispositivo dell'art. 70 Codice della strada

1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.

2. Il regolamento di esecuzione determina:

  1. a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
  2. b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione animale;
  3. c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
  4. d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.

3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione animale.

4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da € 42 a € 173. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.

5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

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