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Articolo 34 bis Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Decoro delle strade

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 34 bis Codice della strada

Articolo abrogato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120

[1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000.]

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