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Articolo 145 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Competenze delle regioni e delle province autonome

Dispositivo dell'art. 145 Codice del consumo

1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore.

Spiegazione dell'art. 145 Codice del consumo

Con questa norma si riconosce la possibilità per le Regioni e le Province autonome di adottare norme nel settore della tutela dei consumatori.
Trattasi, tuttavia, di una competenza residuale e limitata, oltre al riconoscimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, operanti a livello regionale, all’educazione ed all’informazione del consumatore.

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