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Articolo 141 sexies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Informazioni e assistenza ai consumatori

Dispositivo dell'art. 141 sexies Codice del consumo

1. I professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a ricorrere ad uno o più organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i consumatori, sono obbligati ad informare questi ultimi in merito all'organismo o agli organismi competenti per risolvere le controversie sorte con i consumatori. Tali informazioni includono l'indirizzo del sito web dell'organismo ADR pertinente o degli organismi ADR pertinenti.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, ove esista, e nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi stipulato tra il professionista ed il consumatore.

3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia tra un consumatore e un professionista stabilito nel rispettivo territorio in seguito a un reclamo presentato direttamente dal consumatore al professionista, quest'ultimo fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1, precisando se intenda avvalersi dei pertinenti organismi ADR per risolvere la controversia stessa. Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

4. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso extragiudiziale contenute in altri provvedimenti normativi.

5. Con riferimento all'accesso dei consumatori alle controversie transfrontaliere, salvo quanto previsto dalla normativa di settore, gli stessi possono rivolgersi al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) per essere assistiti nell'accesso all'organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed è competente a trattare la loro controversia transfrontaliera. Il medesimo Centro nazionale è designato anche come punto di contatto ODR ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.

6. È fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) di rendere disponibile al pubblico sui propri siti web, fornendo un link al sito della Commissione europea, e laddove possibile su supporto durevole nei propri locali, l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

7. L'elenco degli organismi ADR di cui al comma 6 è posto a disposizione delle associazioni di consumatori e delle associazioni di categoria di professionisti che possono renderlo disponibile al pubblico sui loro siti web o in qualsiasi altro modo esse ritengano appropriato.

8. Sul sito istituzionale di ciascuna autorità competente è assicurata la pubblicazione delle informazioni sulle modalità di accesso dei consumatori alle procedure ADR per risolvere le controversie contemplate dal presente titolo.

9. Le autorità competenti incoraggiano le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, e le organizzazioni professionali, a diffondere la conoscenza degli organismi e delle procedure ADR e a promuovere l'adozione dell'ADR da parte di professionisti e consumatori. Detti organismi sono altresì incoraggiati a fornire ai consumatori le informazioni relative agli organismi ADR competenti quando ricevono i reclami dai consumatori.

Spiegazione dell'art. 141 sexies Codice del consumo

I commi 1, 2 e 3 prevedono specifici obblighi informativi in capo ai professionisti, al fine di consentire ai consumatori, allorchè dovesse sorgere una controversia, di poter identificare con facilità e rapidità quali tra gli organismi ADR siano competenti a trattare la propria domanda.
In particolare, il secondo comma prevede la possibilità di estendere questi obblighi informativi a carico delle imprese nelle stesse condizioni generali di contratto, applicabili al contratto di vendita o di servizi.

Il quarto comma prevede l’obbligo per le imprese di informare i consumatori in relazione agli organismi ADR da cui le stesse sono coperte, facendo salve le disposizioni relative all’informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso extragiudiziale contenute in altri atti giuridici dell’Unione, le quali trovano applicazione in aggiunta agli obblighi di informazione previsti dalla norma in esame.

A mezzo del successivo comma 5 il legislatore intende assicurare nelle controversie transfrontaliere assistenza ai consumatori nell’accesso all’organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed è competente a trattare la relativa controversia (le suddette funzioni di assistenza sono attribuite al Centro Nazionale della Rete europea per i consumatori, ECC-NET).
In questo modo si evita di dover istituire un nuovo organismo e si garantisce l’espletamento di tale specifica attività da parte del ECC-NET, normalmente finanziato utilizzando i fondi di cui all’art. 148 della Legge 23.12.2000 n. 388.
La disposizione contenuta in questo comma va letta in combinato disposto con l’art. 7 paragrafo 1 e 2 del Regolamento ODR 524/2013, relativo all’individuazione degli ODR contact points.
Viene anche riconosciuta e fatta salva l’esistenza di reti di organismi ADR previste dalle normative di settore, chiamate ad operare nel caso di controversie transfrontaliere (un esempio è dato, per il settore bancario, dalla rete Fin.net).

Gli ultimi tre commi, infine, nell’ottica di garantire la più ampia tutela del consumatore ed il successo del sistema delle composizioni extragiudiziali delle controversie in materia di consumo, dispone la massima informazione e divulgazione dell’elenco in cui sono iscritti gli organismi ADR in possesso dei requisiti di qualità richiesti dalla direttiva europea 2013/11/EU.

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