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Articolo 117 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Prodotto difettoso

Dispositivo dell'art. 117 Codice del consumo

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

  1. a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
  2. b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
  3. c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.

3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

Spiegazione dell'art. 117 Codice del consumo

La norma in esame qualifica come difettoso quel prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui vengono qui prefigurate:
a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite. Ci si ricollega, in particolare, agli obblighi di informazione che fanno capo al produttore e che devono essere contenute nelle condizioni di utilizzo del prodotto.
b) l’uso a cui il prodotto può essere ragionevolmente destinato ed i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

I commi secondo e terzo forniscono ulteriori indicazioni di cui tener conto ai fini della valutazione di difettosità di un prodotto, stabilendo che lo stesso non può essere considerato difettoso per il solo fatto che ne sia stato messo in commercio un modello successivo più perfezionato e precisando, al contrario, che la difettosità si può far discendere dalla circostanza che un determinato prodotto non offre la sicurezza normalmente offerta dagli altri esemplari della medesima serie.

Si ritiene opportuno evidenziare che il difetto di un prodotto si basa sul concetto di sicurezza, di cui agli artt. 102 e ss. c.c., e che tale concetto è ben diverso da quello di “vizio” di un bene, da cui non si può necessariamente far dipendere la sua pericolosità (il vizio è un’imperfezione del bene che può anche non comportare una insicurezza del prodotto).
Può, dunque, affermarsi che il vizio ricomprende la nozione di difetto, ma presenta un rilievo più ampio.

Al fine di valutare la sussistenza di un difetto, può costituire parametro integrativo di riferimento la nozione di prodotto sicuro contenuta nella disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti di cui all’art. 103 c del codice consumo.
Quest’ultima disposizione qualifica come sicuro il prodotto che, in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibili (compresa la durata, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione) non presenti alcun rischio oppure presenti soltanto dei rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione dei seguenti elementi:
- caratteristiche del prodotto;
- effetto del prodotto su altri prodotti;
- presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso ed il suo smaltimento, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
- categorie di consumatori che si trovano in condizioni di rischio nell’utilizzazione del prodotto, con particolare riferimento a minori e anziani.

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