1. (1)Qualsiasi operatore economico che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto da lui immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore sia pericoloso, deve notificarlo tramite il portale "Safety Business Gateway" alle autorità di vigilanza del mercato, inserendo informazioni dettagliate, in particolare, sul rischio per la salute e la sicurezza del consumatore, sulle eventuali misure correttive già adottate e, se disponibili, sulla quantità dei prodotti ancora in circolazione sul mercato.
2. Le autorità di vigilanza sono tenute, ognuno per i propri ambiti di competenza, alla verifica periodica e alla gestione delle segnalazioni notificate sul portale di cui al comma 1.
3. I consumatori e le altre parti interessate possono segnalare alla Commissione europea i prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori sul portale "Consumer Safety Gateway".
4. Le autorità di vigilanza del mercato, ognuno per i propri ambiti di competenza, a seguito della verifica della Commissione europea sull'esattezza delle informazioni di cui al comma 3 garantiscono, senza indebito ritardo, adeguato seguito alle segnalazioni trasmesse tramite il portale "Consumer Safety Gateway".
5. Le autorità di vigilanza provvedono alle attività di propria competenza di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.







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