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Articolo 110 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 16/05/2026]

Sistema di allarme rapido "Safety Gate"

Dispositivo dell'art. 110 Codice del consumo

1. (1)Le autorità di vigilanza del mercato notificano le misure correttive intraprese, per i prodotti a rischio grave, tramite il sistema di allarme rapido "Safety Gate". Le misure correttive o altre azioni adottate per i prodotti di cui al primo periodo, anche in relazione ai prodotti notificati da altri Stati membri, nonché qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i risultati di eventuali prove o analisi effettuate, devono essere notificati dalle autorità di vigilanza del mercato, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro quattro giorni lavorativi dall'adozione della misura intrapresa.

2. Le autorità di vigilanza del mercato possono inoltre notificare le misure correttive previste, anche da parte degli operatori economici, anche in relazione ai prodotti che presentano un rischio non grave.

3. Le autorità di vigilanza del mercato notificano, inoltre, senza indebito ritardo, tramite il sistema di allarme rapido "Safety Gate" ogni aggiornamento, modifica o revoca delle misure correttive notificate.

4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualità di punto di contatto di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, verifica la completezza delle notifiche caricate dalle autorità di vigilanza nazionali e garantisce la trasmissione delle medesime alla Commissione europea per la convalida, nonché verifica l'adempimento da parte delle autorità di vigilanza dei compiti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le autorità di vigilanza verificano, inoltre, ciascuna per il proprio ambito di competenza, le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e garantiscono, entro venti giorni o nel rispetto del termine eventualmente inferiore previsto dalla Commissione europea, l'adozione di idonei provvedimenti.

6. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle imprese e del made in Italy procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde a un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.

7. Le autorità di vigilanza del mercato, ognuna per i prodotti di propria competenza assicurano, inoltre, l'attuazione a livello nazionale degli specifici compiti stabiliti dagli atti di esecuzione dell'Unione europea e si assicurano di informare la Commissione europea delle misure intraprese.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti coperti dalla normativa di armonizzazione e dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.

9. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alle attività di propria competenza di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 8 aprile 2026, n. 78.

Spiegazione dell'art. 110 Codice del consumo

La norma in esame introduce specifici obblighi di notificazione alla Commissione europea dei provvedimenti emanati dalle amministrazioni competenti, al fine di creare un efficace scambio di notizie in ordine alla sicurezza dei prodotti circolanti nel mercato.
Tra tali sistemi di notifiche si prevede al secondo comma il c.d sistema RAPEX, ovvero quel particolare sistema che consente ai Paesi Europei ed alla Commissione di scambiarsi informazioni sui prodotti di consumo che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori e sulle relative misure adottate (ne restano esclusi gli alimenti, i prodotti farmaceutici ed i presidi medici, per i quali esistono altri sistemi di allarmi specifici).
Per mezzo di tale sistema si intende prevenire e limitare l’afflusso sul mercato comunitario dei prodotti potenzialmente dannosi per i consumatori, i quali vengono raccolti e catalogati su uno specifico sito web, insieme alle informazioni ed ai rischi ad essi associati.

In particolare, secondo le regole disposte dall’Unione europea, tutti i provvedimenti, anche quelli concordati con produttori e distributori, volti a limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l’uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, devono essere notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Nel caso in cui il rischio relativo alla sicurezza dei prodotti sia limitato al territorio nazionale, la notifica sarà possibile a condizione che si tratti di rischio che presenti un interesse anche per gli altri stati membri e che non sia stato oggetto di precedenti segnalazioni.
La Commissione, a sua volta, a seconda di ciò che è stato segnalato, e sempre che lo ritenga opportuno, può adottare una decisione in forza della quale imporre agli stati membri di disporre misure idonee; la medesima decisone, se relativa a prodotti che presentano un grave rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, deve essere comunicata, a cura del Ministero dello Sviluppo economico, alla competente amministrazione, la quale dovrà assumere idonei provvedimenti entro i successivi venti giorni ovvero entro il minor termine eventualmente disposto.

I commi 5 e 6 prevedono il riconoscimento in favore delle parti interessate della facoltà di esprimere, entro un mese dall’adozione della predetta decisione, pareri ed osservazioni da inoltrare alla Commissione.

Il settimo comma, infine, pone il divieto di esportare prodotti qualificati come pericolosi in forza di una decisione della Commissione, salvo che non sia stato diversamente disposto.

Volendo sintetizzare quanto risulta dalla norma in esame, la Commissione può essere destinataria di tre tipi di notificazioni:
1. procedimento normale di notifica;
2. procedimento rapido denominato RAPEX (Rapid exchange about safety product), volto a limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l’uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori;
3. procedimento di notifica che riguarda prodotti il cui rischio è circoscritto al territorio nazionale. Il relativo provvedimento viene trasmesso alla Commissione europea solo se contiene informazioni utili o di interesse per altri stati membri.

Un esempio di quanto sopra illustrato è quello che ricorre con molta frequenza in questi ultimi tempi e che riguarda la diffusione di un’allerta relativa a prodotti con rischi microbiologici o legati alla presenza di sostanze chimiche pericolose per la salute del consumatore. In questi casi, il Ministero dello Sviluppo economico informa immediatamente il Ministero della Salute, il quale a sua volta dà avvio alla c.d. fase discendente, consistente nell’attivazione di una serie di organismi presenti sul territorio (quali Guardia di Finanza, Uffici di sanità, Uffici delle dogane, ecc.) per le ricerche dei prodotti in oggetto, il loro sequestro e l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

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