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Articolo 105 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Presunzione e valutazione di sicurezza

Dispositivo dell'art. 105 Codice del consumo

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.

2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.

3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

Spiegazione dell'art. 105 Codice del consumo

Con questa norma il legislatore ha voluto fissare dei parametri a cui fare riferimento per stabilire la sicurezza di un prodotto.
I primi due commi dettano i criteri in base ai quali un prodotto può presumersi sicuro.
Ovviamente, quando al comma 1 si dice che un prodotto si presume sicuro se il produttore dimostra di aver rispettato le regole dell’Unione Europea o italiane, si intende fare riferimento alla conformità del bene rispetto alle norme esistenti al momento della fabbricazione, tenuto conto dell’aggiornamento periodico delle tecniche e dell’aggiornamento delle leggi nazionali ed europee.

Il terzo comma, invece, stabilisce quali criteri seguire per valutare la sicurezza di un prodotto nel caso in cui manchino le regole giuridiche e tecniche per una presunzione di sicurezza. In questo caso occorre prendere in esame:
a) le norme nazionali non obbligatorie che recepiscono norme europee;
b) le norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
c) le raccomandazioni della Commissione Europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
d) i codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato;
e) gli ultimi ritrovati della tecnica;
f) il livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

La competenza ad accertare la sicurezza va riconosciuta sia alle amministrazioni pubbliche che si occupano dei controlli sia ai giudici chiamati a decidere su casi di richiesta di risarcimento per danno da prodotto difettoso.

L’ultimo comma della norma precisa che le amministrazioni competenti hanno il potere di emanare provvedimenti diretti a limitare o impedire l’immissione nel mercato di prodotti che si rivelano pericolosi, nonostante la conformità alle norme nazionali ed europee.

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