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Articolo 67 decies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni

Dispositivo dell'art. 67 decies Codice del consumo

1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies e 67 octies sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.

2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.

3. Le autorità di vigilanza del settore bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare comunicano al Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui al comma 2, per le materie di rispettiva competenza.

4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei consumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico.

Spiegazione dell'art. 67 decies Codice del consumo

Con questa norma il legislatore ha inteso effettuare un raccordo tra il codice del consumo e le altre norme in materia di commercializzazione a distanza dei prodotti finanziari.
Il secondo comma attribuisce al Ministero dello Sviluppo economico il compito di raccogliere le regole fissate dalle Autorità nazionali di vigilanza dei vari settori (CONSOB, ISVAP, COVIP, Ministero dell’economia) per comunicarle alla Commissione europea, oltre che ai consumatori ed ai fornitori anche via internet o per mezzo di altri sistemi telematici.

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