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Articolo 67 quinquies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Informazioni relative al fornitore

Dispositivo dell'art. 67 quinquies Codice del consumo

1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:

  1. a) l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
  2. b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
  3. c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
  4. d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
  5. e) qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.

Spiegazione dell'art. 67 quinquies Codice del consumo

Il primo gruppo di informazioni che il consumatore ha il diritto di ricevere prima della stipula di un contratto a distanza avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari è quello che attiene ai dati relativi al fornitore (lett. a) nonché a qualsiasi eventuale rappresentante dello stesso (lett. b).
Viene, dunque, presa in considerazione sia l’ipotesi in cui il rapporto intercorra direttamente tra cliente ed intermediario finanziario sia quella in cui quest’ultimo si avvalga di soggetti terzi al fine di portare avanti la trattativa, non potendo quest’ultima circostanza comportare una diminuzione delle garanzie a tutela del cliente.

Le informazioni a cui la norma fa riferimento attengono ai profili anagrafici e amministrativi del fornitore o del suo eventuale rappresentante, quali il tipo di attività svolta, i dettagli dell’iscrizione a registri di commercio, gli estremi di eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività.
Sono queste informazioni che si aggiungono a quelle ordinariamente dovute da parte dei soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento in forza della normativa di settore.

Rientrano tra le informazioni di cui alla lett. a) quelle che consentono l’univoca individuazione del fornitore o del suo rappresentante, quali l’appartenenza del professionista ad un gruppo bancario ovvero la soggezione ad attività di coordinamento e direzione altrui.
Per informazioni relative all’attività principale del fornitore, invece, si intendono quelle riferite al c.d. “scopo mezzo” della società per la quale l’intermediario esercita la propria attività.

Le informazioni relative all’indirizzo del fornitore mirano a soddisfare l’esigenza che il consumatore possa confrontarsi con un referente ben individuato; a tal fine assume particolar rilievo il riferimento non soltanto ad un indirizzo di posta elettronica, ma anche ad uno geografico, potendo quest’ultimo garantire la massima raggiungibilità del professionista o di chi si relazioni con il consumatore, oltre che consentire al cliente di conoscere i possibili assetti societari della controparte, utili per intrattenere una relazione contrattuale più consapevole.

Occorre, tuttavia, precisare che le informazioni a cui la norma in esame fa riferimento non hanno soltanto la funzione di garantire al consumatore la più ampia conoscibilità della controparte prima della conclusione del contratto, risultando anche essenziali per permettere al consumatore il fruttuoso esercizio di alcuni diritti che gli sono garantiti dopo la conclusione del contratto, ovvero in costanza di rapporto.

Sotto questo profilo assume particolare importanza l’obbligo, previsto alla lett. e) di fornire informazioni circa la competente autorità di controllo, qualora il fornitore svolga un’attività soggetta ad autorizzazione (in questo modo si vuole consentire al cliente di verificare la pendenza, in capo al fornitore, di procedimenti amministrativi nonché individuare un referente unico per la presentazione di eventuali reclami e ricorsi ex art. 67 noviesdecies del codice consumo).

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