1. (1)Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista che contravviene alle norme di cui alla presente sezione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 7.500 a euro 75.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell'ipotesi della violazione dell'articolo 59 duodecies, comma 1, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma l sono raddoppiati.
3. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.
4. Il contratto è nullo, nel caso in cui il professionista ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle caratteristiche del servizio finanziario offerto.
5. La nullità può essere fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio dal giudice e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l'impresa è tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. È fatto salvo il diritto del consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.
6. Alle violazioni della presente sezione rilevanti ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, le autorità dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 2. Ai procedimenti sanzionatori di competenza delle suddette autorità nazionali si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 salvo che le disposizioni speciali della normativa di settore, anche in relazione alla competenza giurisdizionale, prevedano diversamente.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.







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