1. (1)Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche d'ufficio, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.
2. Restano ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del presente codice e del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, nonché le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore.







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