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Articolo 59 duodecies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 18/12/2025]

Esercizio dei poteri di vigilanza

Dispositivo dell'art. 59 duodecies Codice del consumo

1. (1)Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche d'ufficio, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.

2. Restano ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del presente codice e del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, nonché le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

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