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Articolo 29 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Prescrizioni

Dispositivo dell'art. 29 Codice del consumo

1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.

Spiegazione dell'art. 29 Codice del consumo

Con questa norma il legislatore intende rivolgersi al caso delle televendite attinenti prevalentemente a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia e assimilabili, nonché ai servizi relativi a prognostici concernenti il gioco del lotto, enalotto e simili.

Si tratta di campi in cui è molto probabile che possano verificarsi ipotesi di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, ed è per questa ragione che all’autorità competente viene riconosciuto il compito di effettuare dei controlli abbastanza restrittivi, per i quali va preso come parametro di riferimento non il consumatore medio, ma quello più debole ed inesperto (è proprio questo il tipo di consumatore maggiormente incline ad affidarsi a tipologie di servizi come quelli relativi alla magia e simili).

La seconda parte della norma, poi, prescrive che nelle televendite non possono essere inserite scene di violenza fisica o morale o, comunque, scene che, per indecenza, volgarità o ripugnanza, possono in qualche modo offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori.

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