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Articolo 193 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Sigilli

Dispositivo dell'art. 193 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.

2. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.

4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.

Spiegazione dell'art. 193 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio e compie le operazioni della l.g. sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori; provvede quindi, secondo l'articolo in commento, alla ricognizione dei beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e degli altri beni del debitore; quando necessario, procede all'apposizione dei sigilli.
L'oggetto dell'apposizione dei sigilli coincide con i beni del debitore che si trovano nella sede principale dell'impresa, nonché gli altri beni del debitore.
La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale produce l'effetto dello spossessamento dei beni di proprietà del debitore, e di quelli che si trovano nella sua disponibilità, salvo che il terzo dia specifica dimostrazione del proprio diritto. Sono invece esclusi dall'obbligo di sigillazione i beni che non fanno parte dell'attivo, ex art. 146 c.c.i., i beni oggetto di consegna diretta al curatore (es.: denaro, scritture contabili), i beni di uso personale ex art. 758 c.p.c.
La sigillazione dei beni facenti parte dell'attivo della liquidazione è un adempimento facoltativo, compiendo una funzione cautelare che non ricorre quando è possibile prendere subito possesso dell'attivo o quando è possibile procedere subito all'inventario.

L'art. 193, comma 3°, c.c.i. prevede che se i beni su cui apporre i sigilli si trovano in vari luoghi e non è agevole completare le operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata ad uno o più coadiutori designati dal giudice delegato. I delegati collaborano al compimento di un'operazione urgente e conservativa nell'interesse dei creditori, a fronte di autorizzazione del G.d.

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P. S. chiede
giovedė 05/02/2026
“In qualità di curatore di un fallimento di una SAS, ho acquisito alla procedura la quota del 50% di un immobile intestata al socio accomandatario. Il compagno della socia fallita, prima del fallimento, aveva fittiziamente donato la propria quota del 50% ad una terza persona.
Un istituto bancario ha tuttavia promosso una richiesta di revocazione dell’atto di donazione, per cui la quota del 50% dell’immobile risulta ad oggi risulta ancora intestato alla donataria.
Il sottoscritto curatore promuoveva la mediazione obbligatoria senza esito e successivamente il giudizio di divisione in sede civile nei confronti della donataria per cui il Giudice Istruttore promuoveva la vendita per l’intero dell’immobile.
Nelle more il donante è deceduto ed io sono stato autorizzato dal GD a custodire il bene immobile sino alla vendita all’asta.
Nell’immobile, tuttavia, sono ricompresi beni mobili oltre a 2 autoveicoli non di pertinenza della procedura fallimentare da me amministrata (altrimenti li avrei appresi al fallimento) per cui si pone il problema della loro rimozione.
Riterrei in questo caso di procedere, per analogia, secondo il dettato dell’art. 560 c.p.c. ultimo comma ma mi ponevo il problema a chi debba intimare la rimozione dei beni se alla donataria oppure alla figlia minorenne del donante la quale, tra le altre cose, è stata affidata ad un tutore nominato dal Tribunale dei minori. Il tutore non ha promosso alcuna rinuncia all’eredità per conto della bambina. Potrei notificare anche al tutore l’ordine di liberazione dell’immobile?
Nel caso nessuno provveda alla rimozione entro 30 giorni, procederei con lo smaltimento dei beni e la rimozione dei veicoli a carico della procedura.
E’ l’iter corretto?
Ringraziando per la collaborazione che vorrete offrirmi, porgo cordiali saluti.
Il curatore

Consulenza legale i 15/02/2026
Nel quesito si omette di evidenziare un aspetto di particolare importanza della vicenda, ovvero la circostanza che, come risulta dall’esame della visura P.R.A. inviata a questa Redazione, almeno uno degli autoveicoli di cui si discute risulta assoggettato a provvedimento di fermo amministrativo.
Ora, per rispondere alla domanda posta, occorre partire dai seguenti dati di fatto:
  1. gli autoveicoli non fanno parte del compendio fallimentare;
  2. almeno uno risulta intestato a soggetto terzo;
  3. su questo grava fermo amministrativo.
  4. entrambi i mezzi costituiscono beni di terzi rinvenuti in un immobile della procedura.

Il curatore, quale custode ex art. 560 del c.p.c. (norma che si vorrebbe richiamare in via analogica), ha obblighi di conservazione, ma non poteri dispositivi su beni non appartenenti alla massa fallimentare.
È vero che l’art. 560 c.p.c. disciplina la liberazione dell’immobile pignorato (prevedendo anche la possibilità di alienare o, se necessario, distruggere i beni che lo occupano), ma nel caso di specie si ritiene che tale norma non possa trovare immediata applicazione, in quanto:
  1. è costruita per l’esecuzione individuale;
  2. riguarda beni del debitore esecutato;
  3. consente l’eventuale rimozione dei beni dello stesso esecutato, ma non legittima lo smaltimento di beni appartenenti a terzi senza adeguate garanzie.

La soluzione primaria e più lineare, pertanto, si ritiene sia quella di notificare formale comunicazione ai proprietari dei mezzi risultante dal P.R.A., intimando loro il ritiro entro un congruo termine, con avvertimento che, in difetto, si procederà al deposito presso terzi.
In mancanza di ritiro entro il termine prefissato, si potrà invece attivare la procedura dell’offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. c.c., con la conseguenza che, se le cose non dovessero essere ritirate, ci si potrà far autorizzare dal Tribunale a:
  1. depositarle presso un magazzino di pubblico deposito;
  2. in alternativa chiedere al Tribunale, ex art. 1211 c.c., di venderle secondo le modalità stabilite per le cose pignorate e di depositarne il prezzo, fondando tale richiesta sulla dispendiosità della custodia e sulla impossibilità di recuperare le relative spese.

In ogni caso, tale procedura dovrà coinvolgere anche l’ente impositore, in favore del quale risulta iscritto il provvedimento di fermo amministrativo.

Va evidenziato che, per la procedura di offerta reale, appare da escludere la competenza del Giudice delegato a provvedere nel senso sopra specificato, in quanto questi è legittimato ad autorizzare soltanto atti di amministrazione e liquidazione dei beni compresi nella procedura, mentre non può autorizzare la vendita di beni appartenenti a soggetti terzi, salvo che vi sia un titolo giuridico che ne consenta l’acquisizione alla massa (es. azione revocatoria, accertamento di simulazione, ecc.).

Altra soluzione, invece, potrebbe essere quella di fare ricorso al disposto di cui all’art. 193 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, norma che a sua volta richiama espressamente l’art. 758 del c.p.c..
L’art. 193 C.C.I. disciplina, al quarto comma, l’ipotesi in cui il curatore rinvenga beni e cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, disponendo che per tali beni è possibile procedere ai sensi dell’art. 758 c.p.c.
La ratio di tale norma è sostanzialmente quella di evitare una paralisi della liquidazione per occupazione sine die degli immobili, ovvero costi di custodia sproporzionati.
Presupposto per l’applicabilità della stessa norma è che il bene si trovi nella materiale disponibilità della procedura, ma che non sia rivendicato o ritirato dall’avente diritto.

Ebbene, nel caso in esame i veicoli occupano l’immobile acquisito alla procedura, non risultano sigilli apposti e non risulta che il legittimo proprietario ne abbia chiesto la restituzione.
Pertanto, in astratto, potrebbe ricorrere il presupposto applicativo dell’art. 193 C.C.I., a condizione ovviamente che venga garantito il contraddittorio con il proprietario risultante dal P.R.A.
Per fare ciò occorre, anche in questo caso, effettuare una formale comunicazione ai rispettivi proprietari, con invito al ritiro entro un termine congruo.
Decorso infruttuosamente il termine così fissato, si potrà avanzare istanza al Giudice delegato, ex art. 193 C.C.I., per chiedere l’autorizzazione alla vendita ex art. 758 c.p.c., ovvero, in difetto di vendita, lo smaltimento.
Il giudice, verificati il mancato ritiro dei mezzi, l’antieconomicità della custodia e la tutela del contraddittorio, sarà nelle condizioni di poter autorizzare la vendita.

Ultimo aspetto da tenere in considerazione è sempre l’iscrizione, almeno su uno di tali mezzi, del provvedimento di fermo amministrativo, il quale impone non solo - eventualmente - di darne atto nell’avviso di vendita, ma anche di coinvolgere, come si è detto sopra, l’ente impositore, a cui si ritiene opportuno notificare i singoli atti.