Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 12483 del 19 aprile 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto di ritenzione di cui all'art. 1152 c.c., è un mezzo di autotutela di natura eccezionale, ed in quanto tale non è applicabile in via analogica a casi che non siano contemplati dalla legge e non può essere esercitato dall'appaltatore rispetto alle opere da lui costruite sul suolo del committente.

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