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Articolo 1502 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Obblighi del riscattante

Dispositivo dell'art. 1502 Codice Civile

Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spesee ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita [1475], le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell'aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa [1150](1).

Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa [1152](2). Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele [1179].

Note

(1) Il venditore ha l'onere di procedere a tali rimborsi.
(2) Il diritto di ritenzione (v. 1152 c.c.) è configurato nel nostro ordinamento alla stregua di rimedio eccezionale di autotutela.

Ratio Legis

Poichè il riscatto risolve il contratto di vendita (1501 c.c.), il venditore, il quale ottiene la restituzione del bene, deve, a sua volta, restituire al compratore il prezzo e le spese fatte.
Nel secondo comma è accordato a quest'ultimo un diritto di ritenzione del bene a garanzia del credito maturato, salvo che, se la ritenzione risulta sproporzionata di fronte alle difficoltà del venditore, il giudice ritenga di consentire a questi di dilazionare il pagamento.

Spiegazione dell'art. 1502 Codice Civile

Obblighi del riscattante

Poiché la vendita con patto di riscatto è sottoposta a condizione risolutiva potestativa, dipendente dalla volontà del venditore, egli può in ogni momento far cadere la vendita esercitando il diritto di riscatto, cioè rimborsando al compratore il prezzo, le spese ed ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita (spese di registro, onorari, mediazioni), le spese per le riparazioni necessarie, e, nei limiti dell'aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa.

Che il venditore riscattante debba pagare le spese sostenute dal compratore per le riparazioni necessarie è ovvio, poiché altrimenti si arricchirebbe a danno del compratore. Gli farebbe ingiustamente subire spese per cosa ormai altrui.
Nel fare tali spese il compratore, pur tenendo presente l'eventualità del riscatto, non ha inteso gestire negozio d' altri: ha gestito cosa propria che è diventata altrui solo successivamente, solo in seguito all'esercizio del patto di riscatto: il retroagire del verificarsi della condizione risolutiva (esercizio del riscatto) non toglie che la cosa sia stata del compratore.

Lo stesso dicasi per le spese che hanno aumentato il valore della cosa, nei limiti dell'aumento.
Tali spese a rigore il compratore poteva non farle, nel dubbio che sarebbe stato esercitato il riscatto. Ma questo freno o utili iniziative del compratore sarebbe contrario alla pubblica economia. Ma d' altra parte il compratore agiva legittimamente perchè di contro alle proba­bilità di riscatto v'erano anche probabilità che il riscatto non avvenisse. Perciò la legge ha adottato un criterio equitativo: ha autorizzato il rimborso solo nei limiti dell'aumentato valore della cosa.

Anche nel pegno il debitore non deve rimborsare che le spese necessarie: non deve rimborsare i miglioramenti fatti dal creditore pignoratizio, non sarebbe giusto che il debitore dovesse rovinarsi per pagare spese sia pure utilissime fatte dal creditore pignoratizio.


Diritto di ritenzione

Fino al rimborso delle spese necessarie ed utili l'art. 1502 cod. civ. consente al compratore di ritenere la cosa.
Ed è giusto: non si può obbligarlo a rilasciarla al venditore il quale, per il solo fatto di aver dovuto vendere con patto di riscatto, ha dimostrato di essere un bisognoso. Nessuna indulgenza è possibile per il rimborso delle spese necessarie: solo per il rimborso delle spese utili può il giudice accordare una dilazione disponendo, ove occorrano, le oppor­tune cautele.
Questa disposizione equitativa, oltreché fondata su considerazioni di opportunità, è anche razionale, poiché il compratore ha bensì esercitato il suo diritto, ma ha pure (benché legittimamente) pregiudicato in qualche modo il venditore, costringendolo al rimborso di spese, che il venditore, proprio perché bisognoso, forse non avrebbe fatto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

671 L'istituto del riscatto convenzionale è stato mantenuto, in vista di una importante esigenza del venditore bisognoso; esso può anche temperare le conseguenze dell'abolizione dell'azione speciale di lesione, prevista, per la vendita immobiliare, dal codice del 1865. Ben considerati però i punti sui quali insorgono spesso controversie, il nuovo codice introduce, tra l'altro, due norme (art. 1502 del c.c. e art. 1503 del c.c.), di cui la seconda ha l'intento di stroncare un frequente tentativo di speculazione da parte del venditore che, senza avere i mezzi per adempiere alla sostanziale condizione risolutiva (restituzione del prezzo), gioca sulla più o meno seria dichiarazione di voler riscattare; e la prima ha lo scopo di venire incontro al compratore con moderate agevolazioni, qualora l'obbligo di rimborsare gli eventuali miglioranti renda assai oneroso l'adempimento integrale immediato. Perciò è stabilito che la dichiarazione di riscatto (da farsi per iscritto quando ha per oggetto immobili) deve essere accompagnata dai dovuti versamenti già liquidi, la cui offerta reale, in caso di rifiuto o di contestazioni, può e deve farsi entro gli otto giorni successivi alla scadenza del termine. D'altro canto, quando la ritenzione per il rimborso delle spese utili apparisca sproporzionata e gravosa, il giudice può accordare al riscattante una dilazione con le cautele che reputi necessarie. Si è poi opportunamente ridotto a due anni il termine per il riscatto delle cose mobili (art. 1501 del c.c.); ma, in verità, riguardo a queste, l'acquisto di buona fede può rendere effimeri gli effetti reali del patto, salvi sempre gli effetti, obbligatori.

Massime relative all'art. 1502 Codice Civile

Cass. civ. n. 6144/2016

In tema di vendita con patto di riscatto, la nullità, per l'eccedenza, della clausola con cui le parti subordinano l'esercizio del riscatto al pagamento di un prezzo superiore a quello fissato per la vendita colpisce anche la pattuizione relativa al pagamento di interessi sul prezzo medesimo, quand'anche a titolo compensativo di utilità che il venditore abbia potuto trarre in ragione di particolari accordi intervenuti con l'acquirente (nella specie, per avere previsto una riserva di usufrutto, in proprio favore, sul bene compravenduto), giacché tale utilità, secondo un criterio di ragionevolezza, deve ritenersi scontata nel prezzo originario fissato dalle parti.

Cass. civ. n. 1332/1983

In tema di vendita con patto di riscatto, il venditore, che esercita il diritto di riscatto, è tenuto, ai sensi dell'art. 1502 c.c., a rimborsare al compratore le spese che hanno aumentato il valore della cosa riscattata nei limiti dell'aumento, costituendo quindi oggetto della corrispondente obbligazione la spesa erogata dal compratore a vantaggio della cosa, e non l'utilità conseguitane, la quale viene in rilievo non per sé ma, nella misura in cui permanga al momento del riscatto, come limite (massimo) di detta obbligazione; e ciò al fine di non consentire un indebito arricchimento del venditore mediante acquisizione della cosa per lo stesso prezzo per il quale era stata venduta, nonostante l'incremento di valore apportatovi con suoi esborsi dal compratore, e di impedire, per converso, che il venditore medesimo debba sostenere un onere in difetto di sostanziale correlativo incremento del suo patrimonio, per fatto del compratore, sicuramente lecito ma posto in essere in una consapevole situazione aleatoria.

In tema di vendita con patto di riscatto, l'efficacia della dichiarazione di riscatto del venditore è subordinata, in base al combinato disposto degli artt. 1502 e 1503 c.c., al solo rimborso (o offerta) del prezzo e delle spese della vendita, e non anche delle altre somme relative alle spese qualificate utili, per le quali, invece, alla mancanza di pagamento (o di offerta) è collegato unicamente il diritto di ritenzione del compratore (peraltro, per talune di esse, suscettibile di diniego da parte del giudice).

Cass. civ. n. 1805/1976

In tema di vendita con patto di riscatto, il giudice, chiamato ad accertare se il venditore riscattante abbia o meno adempiuto all'obbligo di rimborsare il prezzo, deve indagare sull'effettiva entità di quest'ultimo, e, quindi, ove occorra, ricostruire i reciproci crediti e debiti delle parti, traenti origine dal medesimo rapporto di vendita. Detta indagine non richiede un'eccezione di compensazione, in quanto le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla di ufficio, riguardano la compensazione in senso tecnico-giuridico, la quale presuppone l'autonomia dei contrapposti rapporti, ma non si applicano quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, risolvendosi in tal caso la controversia in un semplice accertamento di dare ed avere.

Cass. civ. n. 1113/1972

In tema di vendita con patto di riscatto, i pagamenti legittimamente fatti per la vendita, che, a norma dell'art. 1502 c.c., il venditore che esercita il diritto di riscatto deve rimborsare, sono quelli obiettivamente giustificati che il compratore abbia dovuto affrontare per concludere la vendita. Non può essere ricompreso tra i pagamenti rimborsabili l'onorario corrisposto per il ricorso alla consulenza di un professionista legale nella stipula di una comune vendita immobiliare non coinvolgente rilevanti interessi economici.

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