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Articolo 2003 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore

Dispositivo dell'art. 2003 Codice Civile

Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo [1376, 1994].

Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo [1836].

Ratio Legis

In tale tipologia di titoli di credito la volontà di agevolare la circolazione del diritto è portata ai massimi livelli.

Spiegazione dell'art. 2003 Codice Civile

A) Il trasferimento del titolo al portatore, a) La tradizione o consegna dei titoli di credito in generale
A) a) In quanto tutti i titoli di credito, nominativi, all'ordine o al portatore, sono documenti con finzione dispositiva e cose mobili corporali, estremo necessario del loro differimento, ossia della loro circolazione, è costantemente la consegna o tradizione del singolo documento, cioè l' atto giuridico reale o materiale che opera il passaggio del possesso del documento medesimo dal tradente all'accipiente, e che può avere, come di regola ha, non solo tradizione manuale, ma altresì traditio brevi manu, od anche constitutum possessorium.

La tradizione: Presuppone, naturalmente, una causa o rapporto fondamentale, che può essere costituito da qualsiasi fatto giuridico fonte di obbligazioni, che è collegata ad essa tradizione da una convenzione esecutiva del rapporto in parola, e la cui inesistenza o invalidità, fra tradente ed accipiente, ma non nei confronti di terzi di buona fede, vale a paralizzare il diritto sul titolo, e correlativamente diritto cartolare, eventualmente esperiti da esso accipiente. Si tratta di un estremo necessario, ma non sufficiente, nei casi di titoli nominativi e all'ordine, come in quelli che esigono concorso di altro elemento con la tradizione, cioè, rispettivamente, l'annotazione o la girata, a tenore degli artt. 2021 e 2022 nuovo cod. civ., e la girata, ai sensi dei precedenti artt. 2008 e 2009. Invece, è estremo necessario e sufficiente nei casi di titoli al portatore, il cui trasferimento, per il preciso disposto dell'art. 2003 comma 1, appunto "si opera con la consegna del titolo".


b) e, in particolare, dei titoli al portatore

b) Ne deriva che la tradizione o consegna del titolo al portatore conferisce, in ogni caso, all'accipiente l'investitura nel possesso del titolo. Conferisce all'accipiente anche la proprietà ove il tradente sia proprietario del titolo, e la causa traditionis e la relativa convenzione esecutiva siano idonee a produrre il trasferimento della proprietà stessa. Nel caso di più acquirenti dallo stesso proprietario, determina la preferenza dell'accipiente rispetto agli altri acquirenti, anche se aventi titoli di data anteriore (art. 1155 del c.c.). Determina altresì, mediante il possesso, l'acquisto della proprietà a favore del terzo, al quale il titolo sia stato alienato a non domino, purché tale terzo sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà ([[1153cc, comma 1). Pertanto, come esattamente si osserva, ha sempre funzione costitutiva, e anche funzione di pubblicità nei riguardi dei terzi.


b) La legittimazione del possessore del titolo al portatore: a) titolarità o appartenenza e legittimazione o investitura del diritto cartolare, legittimazione attiva e legittimazione passiva, soggetto attivamente legittimato o c.d. possessore qualificato (richiamo)

B) a) La norma speciale sancita nel secondo comma dell'articolo in esame si collega con la norma generale, che è contenuta nel precedente art. 1992 del c.c. e che riafferma, rispetto a tutti i titoli di credito, nominativi all'ordine o al portatore, la distinzione fondamentale già posta in leggi speciali (art. 20 comma 1 e 46 comma 3 legge camb.), fra titolarità o appartenenza e legittimazione o investitura del diritto cartolare, o diritto interno. La prima è costituita dall' acquisto del diritto reale (di proprietà) sul titolo, o diritto esterno, ed è condizione dall'acquisto del diritto reale (di proprietà) sul titolo, o diritto esterno, ed è condizione necessaria per l'acquisto del diritto cartolare, o diritto interno; la seconda, invece, è data dal possesso del titolo nel modo stabilito dalla legge, ed importa non l'acquisto, bensì la possibilità dell' esercizio, del diritto cartolare.

Si è parimenti già rilevato
- che la legittimazione, poiché opera a favore del creditore, mediante l'attribuzione, al possessore qualificato, della possibilità di esercizio, della possibilità di esercizio del diritto cartolare, viene qualificata attiva;
- che la legittimazione, in quanto opera a favore del debitore, nel senso che il debitore, adempiendo la prestazione nei confronti del possessore legittimato, è liberato anche se questi non è titolare del diritto, viene qualificata passiva;
- che soggetto attivamente legittimato è il c.d. possessore qualificato, cioè il detentore del titolo che giustifichi il suo potere di fatto sulla cosa nei modi stabiliti dalla legge.


b) Legittimazione attiva e legittimazione passiva in materia di titoli al portatore

b) Rispetto ai titoli al portatore, si è detto sopra che il detentore del titolo è attivamente legittimato, ove giustifichi il suo potere di fatto sulla cosa con la semplice presentazione del titolo. Invero il citato art. 2003 comma 2 dispone testualmente che il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo. E, nello stesso ordine di concetti, anche la dottrina italiana anteriore alla pubblicazione del Libro delle obbligazioni del nuovo cod. civ. insegna che quello dei titoli al portatore costituisce il caso più semplice, qui, per esercitare il diritto scaturente dal titolo, sono sufficienti il possesso del titolo e la sua esibizione al debitore...".

Ma la ricorrenza degli estremi della legittimazione attiva non è sufficiente perché il debitore, che adempie la prestazione, sia liberato; in quanto che, come si è già illustrato a tal fine occorre il concorso di tutti gli estremi della legittimazione passiva, che sono stabiliti nell' art. 1992 del c.c., comma 2, e che impongono al debitore di adempiere la prestazione non solo nei confronti del possessore legittimato per l'esercizio del diritto cartolare - ma, altresì, senza dolo o colpa grave, ossia senza mala fede o buona fede dovuta a colpa grave.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2003 Codice Civile

Cass. civ. n. 22663/2022

In tema di successione ereditaria, il possesso esclusivo di un libretto al portatore, in capo ad un coerede, utile per l'usucapione, implica un atto positivo del possessore tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune e irrilevante la legittimazione del possessore ex art. 2003 c.c. a ricevere il pagamento delle somme ivi depositate dalla banca, con effetto liberatorio per quest'ultima, siccome non indicativa dell'unicità del titolare del diritto.

Cass. civ. n. 4910/2017

L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del r.d. n. 1736 del 1933, come assegno bancario al portatore per cui, in applicazione delle disposizioni generali dettate dal codice civile, la legittimazione ad esercitare il diritto alla prestazione in esso indicata (art. 1992 c.c.) è, come per ogni titolo di credito al portatore, in capo al suo possessore e deriva dalla presentazione dello stesso (art. 2003 c.c.), essendo solo una facoltà, esercitabile dal prenditore o da un successivo acquirente del possesso, quella di convertirlo in titolo all'ordine. Né rileva il fatto che, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 143 del 1991, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 1991, nel testo applicabile "ratione temporis", gli assegni bancari di importo superiore a lire venti milioni dovessero recare l'indicazione del nome del prenditore: la violazione di detta disposizione comportava, infatti, una mera sanzione amministrativa pecuniaria (art. 5 d.l. n. 143 cit.) senza, tuttavia, incidere sull'efficacia del titolo emesso.

Cass. civ. n. 19329/2013

In materia di certificati di deposito al portatore, il trasferimento si perfeziona con la consegna del titolo e produce l'effetto di costituire, in capo all'"accipiens", la legittimazione a riscuotere le somme relative. Ne consegue che non incombe sul possessore la prova circa il processo acquisitivo del titolo, spettando alla controparte dimostrare l'esistenza di una valida ragione giustificante la propria pretesa restitutoria. (Cassa con rinvio, App. Lecce, 13/06/2006).

Cass. civ. n. 12460/2008

La banca che abbia adempiuto la prestazione relativa ad un certificato di deposito al portatore, è liberata solo se vi abbia provveduto, nei confronti del possessore del titolo, senza essere in dolo o colpa grave e purché, in ogni caso, abbia identificato il possessore stesso, incombendo su di essa, ex art. 1836 c.c., un generale obbligo di correttezza e diligenza diretto all'espletamento di tutte le attività necessarie a salvaguardare l'effettivo titolare del diritto, mediante un accurato controllo sulla legittimazione del portatore, specie se sono emerse circostanze idonee a giustificare un qualche sospetto. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità della banca, pur essendo stato provato che quest'ultima aveva provveduto al pagamento dell'importo di un titolo caduto in successione, senza tener conto della richiesta di blocco dei titoli del de cuius comunicatole dagli eredi prima del pagamento, e senza identificare il portatore. 

Cass. civ. n. 22328/2007

Il libretto al portatore costituisce un titolo di credito che legittima il suo possessore a riscuotere le somme depositate, giacché individua in quest'ultimo il soggetto nei cui confronti la banca può pagare con effetto liberatorio, perfezionandosi il suo trasferimento con la sola consegna e determinando l'effetto di costituire, in capo all'"accipiens", l'anzidetta legittimazione, indipendentemente dalla prova di una giusta "causa traditionis". Ne consegue che spetta al "tradens", il quale pretenda la restituzione della somma (o di parte di essa) portata dal libretto, fornire la prova della carenza , iniziale o sopravvenuta, della "causa traditionis". (Rigetta, App. Trieste, 12 Aprile 2003).

Cass. civ. n. 10694/2001

In tema , di titoli al portatore, il principio secondo cui, per il trasferimento effettivo della titolarità del diritto incorporato, è necessaria l'esistenza di un valido negozio di trasferimento, il cui onere probatorio non grava sull' accipiens (restando a carico del tradens la prova del contrario), deve ritenersi operante ai fini della restituzione del titolo — e, dunque, nel rapporto tra cedente e cessionario, ovvero tra effettivo titolare del credito e mero detentore del titolo —, ma non anche nel rapporto con il debitore, nel quale la consegna del documento configura un negozio astratto di trasferimento, tale da attribuire all'accipiens l'investitura del diritto incorporato, nonché la presunzione di titolarità, indipendentemente dalla prova di una iusta causa traditionis . Ne consegue che il debitore, da un canto, ha il dovere di adempiere, dall'altro, è liberato dall'obbligazione se esegue la prestazione nei confronti del possessore non titolare, ma pur tuttavia legittimato attraverso le debite forme che attengono all'identificazione della persona del presentatore, a meno che non versi in dolo o colpa grave (e tanto risulti dalla relativa prova, posta comunque a carico di chi contesti l'efficacia liberatoria del pagamento, presumendosene la buona fede ai sensi dell'art. 1147, terzo comma, c.c.), mentre il possesso del titolo fa legittimamente presumere il mancato pagamento, spettando, all'uopo, al debitore la dimostrazione che l'obbligazione cartolare sia stata estinta nei confronti del legittimo portatore, ovvero nei confronti del precedente possessore, purché ciò risulti dal titolo.

Cass. civ. n. 4571/1992

Nel contesto della dimensione polifunzionale che le banche e gli istituti di credito vanno sempre più accentuatamente assumendo, la diligenza del buon banchiere - qualificata dal maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente richiede - trova applicazione non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto od operazione che sia comunque oggettivamente esplicato presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario. Tale diligenza, che va valutata non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati, ma tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono, comporta che, in particolare con riguardo alla negoziazione di titoli al portatore, la (mera) identificazione del presentatore non può considerarsi cautela di per sé idonea ad escludere ogni eventuale responsabilità dell'istituto nei confronti del legittimo possessore.

Cass. civ. n. 527/1973

La traditio del titolo al portatore legittima il possessore del titolo stesso all'esercizio del diritto in esso menzionato; ma, nei diretti rapporti interni fra il tradens e l'accipiens, l'appartenenza della titolarità del diritto è condizionata alla validità del rapporto sottostante tra essi intercorso.

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