Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo [1376, 1994].
Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo [1836].
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo [1376, 1994].
Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo [1836].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 10694/2001
In tema , di titoli al portatore, il principio secondo cui, per il trasferimento effettivo della titolarità del diritto incorporato, è necessaria l'esistenza di un valido negozio di trasferimento, il cui onere probatorio non grava sull' accipiens (restando a carico del tradens la prova del contrario), deve ritenersi operante ai fini della restituzione del titolo — e, dunque, nel rapporto tra cedente e cessionario, ovvero tra effettivo titolare del credito e mero detentore del titolo —, ma non anche nel rapporto con il debitore, nel quale la consegna del documento configura un negozio astratto di trasferimento, tale da attribuire all'accipiens l'investitura del diritto incorporato, nonché la presunzione di titolarità, indipendentemente dalla prova di una iusta causa traditionis . Ne consegue che il debitore, da un canto, ha il dovere di adempiere, dall'altro, è liberato dall'obbligazione se esegue la prestazione nei confronti del possessore non titolare, ma pur tuttavia legittimato attraverso le debite forme che attengono all'identificazione della persona del presentatore, a meno che non versi in dolo o colpa grave (e tanto risulti dalla relativa prova, posta comunque a carico di chi contesti l'efficacia liberatoria del pagamento, presumendosene la buona fede ai sensi dell'art. 1147, terzo comma, c.c.), mentre il possesso del titolo fa legittimamente presumere il mancato pagamento, spettando, all'uopo, al debitore la dimostrazione che l'obbligazione cartolare sia stata estinta nei confronti del legittimo portatore, ovvero nei confronti del precedente possessore, purché ciò risulti dal titolo.Cass. civ. n. 4571/1992
Nel contesto della dimensione polifunzionale che le banche e gli istituti di credito vanno sempre più accentuatamente assumendo, la diligenza del buon banchiere - qualificata dal maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente richiede - trova applicazione non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto od operazione che sia comunque oggettivamente esplicato presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario. Tale diligenza, che va valutata non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati, ma tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono, comporta che, in particolare con riguardo alla negoziazione di titoli al portatore, la (mera) identificazione del presentatore non può considerarsi cautela di per sé idonea ad escludere ogni eventuale responsabilità dell'istituto nei confronti del legittimo possessore.Cass. civ. n. 527/1973
La traditio del titolo al portatore legittima il possessore del titolo stesso all'esercizio del diritto in esso menzionato; ma, nei diretti rapporti interni fra il tradens e l'accipiens, l'appartenenza della titolarità del diritto è condizionata alla validità del rapporto sottostante tra essi intercorso.
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(continua)L'opera, con formulario e giurisprudenza, affronta le tematiche relative alla gestione dell'assegno e della cambiale con dettaglio e specificità. Nello scenario attuale, quale quello della crisi aziendale e delle difficoltà nel reperimento di fonti di liquidità, diventa quanto mai attuale questo approfondimento incentrato sui titoli di credito, dal momento che l'assegno rappresenta, ancora oggi, un diffusissimo strumento di pagamento e la cambiale assolve ad una... (continua)
Il volume "Dei titoli di credito", coordinato dal prof. Raffaele Lener, è un autorevole commento, articolo per articolo, alla disciplina codicistica regolata dagli artt. 1992- 2027 e alle disposizioni di riferimento contenute nel Testo Unico della Finanza. Nell'opera il professionista trova un'analisi approfondita delle disposizioni di ciascun articolo del codice civile, unitamente ad una panoramica degli spunti più interessanti per la pratica professionale offerti dalla... (continua)
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La nuova edizione del commentario è stata profondamente riscritta ed ampliata:
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La terza edizione del volume del "Commentario" dedicato ai titoli all'ordine, pubblicata a quasi un decennio di distanza dalla precedente e dalla scomparsa del suo autore, si è resa opportuna soprattutto per poter dar conto, da un lato, delle modifiche normative correlate nel frattempo intervenute (si pensi ad esempio alla riforma della disciplina antiriciclaggio e di quella in materia di cambiali finanziarie) e, all'altro, della naturale evoluzione del dibattito dottrinale e degli... (continua)