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Articolo 2719 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Copie fotografiche di scritture

Dispositivo dell'art. 2719 Codice Civile

Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta [2712; 212, 1 c.p.c. 215 c.p.c.](1)(2).

Note

(1) La disposizione è applicabile a tutte le forme di fotoriproduzione di documenti scritti che vogliono riproporre graficamente l'atto originale (ad esempio microfilm, fotocopie ed eliografie). In particolare, per quanto riguarda la fotocopia non autenticata, il legislatore le attribuisce il medesimo valore probatorio del documento originale, a meno che non se ne riceva il disconoscimento.
(2) Per l'utilizzo delle copie per telefax che riproducono determinati atti del processo civile, il riferimento è alla L. 7 giugno 1993, n. 183, al D. P. R. 13 dicembre 2001, n. 123 (Uso di strumenti informatici nel processo), al d. m. 21 febbraio 2011, n. 89, ed infine all'art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

Ratio Legis

La norma in commento esprime la sua diversità rispetto a quella contenuta nell'art. 2712, poiché in quel caso si riproduceva il documento nella sua mera esteriorità, invece ora si tratta della trasmissione di fatti attraverso un atto originale che giunge al destinatario in copia (ad esempio, mediante telefax).

Spiegazione dell'art. 2719 Codice Civile

Definizione di copia

La copia è stata acutamente definita da Carnelutti un “documento del documento”: essa infatti non attesta direttamente un fatto ma solo la sua documentazione. Possono però verificarsi due ipotesi in senso opposto: che la copia funzioni da documento (art. 2716 del c.c.) oppure che essa sia copia di copia, cioè, potremmo dire, documento di terzo grado. Onde la duplice funzione della copia di rappresentare e di sostituire l’originale e la cura del legislatore di assicurare la rispondenza dell’uno all’altro.


Funzioni della copia

La copia adempie alla prima di tali funzioni in quanto, non potendosi o non volendosi esibire l’originale, interviene un pubblico ufficiale che forma la copia. Anche qui occorre: a) che si tratti di un pubblico ufficiale, b) che sia autorizzato al rilascio, c) che questo segua nelle forme di legge . in concorso di tali circostanze, la copia funziona da originale: e ha quindi l’efficacia probatoria dell’originale come agli articoli 2700 e 2702.

Ne deriva che, come stabiliva l’art. 1335 codice del 1865, le parti non hanno diritto all’esibizione dell’originale, ma possono chiedere la collazione. Soppressa la norma per la sua superfluità è rimasto l’istituto regolato dall’art. 746 c.p.c. secondo cui la collazione è eseguita dallo stesso richiedente in presenza del depositario, e in caso di rifiuto con l’intervento giurisdizionale.

La funzione sostitutiva della copia è a sua volta di due specie: la prima è quella prevista dall’ art. 2716, per cui l’inesistenza dell’originale non inficia la copia, la seconda quella di cui all’art. 2714 cpv., per cui la copia può servire da originale allo scopo di estrarne altre copie.


Autenticità dell’originale

L’ultima parte del capoverso dell’articolo 2716 fa salva in ogni caso la questione circa l’autenticità dell’originale mancante. Crediamo che questa aggiunta debba considerarsi come un terzo comma dell'articolo stesso cioè che si riferisca sia alle scritture private sia all'atto pubblico: in altri termini è sempre possibile provare, nei modi consentiti agli arti­coli 2700 e 2702, la supposizione o la falsità dell'originale, atto pubblico o scrittura privata che sia.


Copie non rilasciate nei casi contemplati dalla legge

All'art. 2717 si dichiara che le copie rilasciate da pubblici uf­ficiali fuori dei casi contemplati agli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto : è stata così soppressa, come di­chiara anche la relazione, la differenza di cui all'art. 1338 codice del 1865 fra copie estratte da oltre un trentennio e copie più recenti, le quali ultime avevano valore di semplice indizio.

Ma la innovazione sembra anche più radicale. Infatti l'art. 1338 accennava a « copie estratte da pubblici ufficiali a ciò non autorizzati » mentre il testo attuale parla di « copie rilasciate da pubblici ufficiali » fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti », e l'art. 2714 ri­chiede che le copie di atti pubblici siano spedite da depositari pubblici autorizzati nelle forme prescritte. Se ne dovrebbe dedurre che le copie rilasciate senza le forme prescritte da pubblici ufficiali non autorizzati (e, a fortiori, autorizzati) abbiano efficacia di principio di, prova. La de­licatezza dell'argomento consiglia la rimeditazione della legge, e ad ogni modo, la massima cautela nella sua applicazione.


Copie parziali

La disposizione dell'art. 2718 (che non ha corrispondenti nel codice del 1865) è un'applicazione delle norme precedenti, che non ri­chiede particolare illustrazione.


Copie fotografiche

L'art. 2719 attribuisce la stessa efficacia di quelle autentiche alle copie fotografiche 2 di scrittura privata, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

a) Parlandosi di scrittura, a che cosa ha inteso riferirsi la legge Alle scritture private ovvero anche alle scritture pubbliche (atti pub­blici) ? Parrebbe doversi seguire questa seconda opinione ove si con­sideri che in tutti i precedenti articoli si parla sempre di « scrittura privata ». La soluzione negativa è imposta dal fatto che si pone alter­nativamente l'ipotesi che le copie siano autenticate da pubblico ufficiale ovvero non siano ,espressamente disconosciute ; ora non può compiere copia di atto pubblico non rilasciata da pubblico ufficiale.

b) Si suppone dunque che la parte esibisca, invece della scrittura privata, una copia fotografica la cui conformità con l'originale sia at­testata tata da un pubblico ufficiale competente (che è da ritenersi sia il notaio) oppure non sia espressamente disconosciuta. In proposito è da ricordare che secondo l'art. 215 cod: proc. civ. 1940 la scrittura pro­dotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non riconoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione : ma quando, nei casi ammessi dalla legge, la scrittura è prodotta in copia autentica (o, come in quello in esame, copia che abbia efficacia dell'autentica) il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne faccia istanza nella prima udienza o nella prima risposta.


Registrazione

Giusta l'art. 121, cpv. 10, della legge sul registro, è vietato di produrre in giudizio atti o documenti su originale od in copia, che non contengano la menzione della seguita registrazione. Riteniamo che, se la scrittura privata è soggetta a registrazione, tale disposizione sia appli­cabile alla copia fotografica.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2719 Codice Civile

Cass. civ. n. 8718/2023

In caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso.

Cass. civ. n. 5755/2023

In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte.

Cass. civ. n. 1324/2023

In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Cass. civ. n. 17313/2021

Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/06/2014).

Cass. civ. n. 23426/2020

In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformita` delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformita` agli originali, non puo` limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformita` contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformita` delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la CTR aveva correttamente dichiarato il regolare perfezionamento della notifica sulla base della copia della cartolina di ritorno, valutando in assenza di produzione dell'originale e di conseguente rituale disconoscimento da parte del contribuente - il quale assumeva di non aver mai ricevuto detta notifica -, valorizzando il fatto che su di uno stesso foglio erano riportati gli estremi della cartella, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, nonché della fotocopia della ricevuta di ritorno, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l'atto e la firma autografa dello stesso). (Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/02/2014).

Cass. civ. n. 6176/2020

La mancata contestazione della conformità della copia fotografica o fotostatica all'originale non comporta l'incontestabilità della provenienza della scrittura, giacché, mentre il disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c. è diretto ad escludere la prova della riferibilità della scrittura al soggetto che risulta esserne l'autore apparente, con il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. non si pone in discussione l'autenticità del documento, ma soltanto la piena corrispondenza della riproduzione fotografica al suo originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il consenso, prestato dalla parte che aveva compiuto il disconoscimento ai sensi dell'art. 214, comma 2, c.p.c., allo svolgimento della c.t.u. grafologica sulla copia fotostatica della scrittura disconosciuta, non avesse precluso alla stessa parte la contestazione dell'esito dell'accertamento peritale sull'autenticità del documento). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/12/2015).

Cass. civ. n. 33769/2019

In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.

Cass. civ. n. 18074/2019

L'art. 2719 c.c. che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che, anche nel corso del processo esecutivo, la copia fotostatica non autenticata (nella specie, riproduttiva della procura sottesa al mandato difensivo e dei documenti prodotti a sostegno della successione nel credito azionato) si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o difesa utile del processo di esecuzione (ove già risulti in essere una rappresentanza difensiva) ovvero attraverso la costituzione in sede di opposizione all'esecuzione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 22/02/2016).

Cass. civ. n. 27633/2018

La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.

Cass. civ. n. 12737/2018

Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.

Cass. civ. n. 7267/2014

In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.

Cass. civ. n. 24456/2011

In tema di negazione di conformità di una copia all'originale, i relativi tempi e modalità di esercizio sono disciplinati dagli artt. 214 e 215 c.p.c., richiedendosi, quindi, la precisione ed inequivocità della negazione, sebbene un siffatto disconoscimento non abbia gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Cass. civ. n. 25445/2010

Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento "absque pactis", sia che si tratti di riempimento "contra pacta", dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso.

Cass. civ. n. 10855/2010

Qualora venga prodotta in giudizio la copia fotostatica di una scrittura privata, l'esigenza di accertarne la conformità all'originale con tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dell'art. 2719 c.c., solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima, e non anche quando sia in discussione esclusivamente l'efficacia probatoria dell'atto in relazione al suo contenuto.

Cass. civ. n. 9439/2010

Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.

Cass. civ. n. 7521/2010

In tema di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati per la trasmissione di atti processuali, l'art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183, prevedendo che la copia fotoriprodotta e teletrasmessa dell'atto si considera conforme all'originale in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma, ha introdotto una presunzione assoluta di conformità della copia trasmessa all'originale, equiparando - limitatamente all'oggetto (atti o provvedimenti processuali) ed alle finalità della norma - l'attestazione dell'avvocato a quella del pubblico ufficiale competente. Tale disposizione ha, pertanto, ampliato, limitatamente all'ambito processuale, la prima delle due ipotesi alternative di conformità della copia disciplinate dall'art. 2719 c.c., lasciando immutata la previsione di cui all'ultima parte della norma, con la conseguenza che nel caso in cui la copia non possa ritenersi conforme all'originale per difetto dei requisiti di legge, l'efficacia della copia deve essere comunque verificata, valutando se vi sia stato l'espresso disconoscimento della conformità all'originale.

Cass. civ. n. 2590/2009

Ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., il disconoscimento della conformità all'originale non esclude il valore della fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne la conformità all'originale. Ne consegue che, anche nel rito del lavoro, l'eventuale produzione in giudizio di copia fotostatica non autenticata della procura - generale o speciale, conferita per atto pubblico o scrittura privata - non determina automaticamente la nullità o l'inesistenza dell'atto introduttivo per difetto di "jus postulandi", ancorché sia stata disconosciuta dall'altra parte la conformità della copia all'originale, ma impone al giudice di accertare tale conformità attraverso la produzione dell'originale.

Cass. civ. n. 25305/2008

La garanzia di certezza che deve assistere l'autenticazione delle copie impone che il pubblico ufficiale dichiari in modo espresso la conformità delle stesse all'originale, solo cosa potendosi acquisire la sicurezza che sia stato presentato l'originale della scrittura e che la copia sia conforme; ne consegue che alle copie fotostatiche può attribuirsi la stessa efficacia di quelle autentiche solo se vi sia attestazione, da parte del pubblico ufficiale competente, della loro conformità all'originale e non al documento a lui esibito.

Cass. civ. n. 10501/2006

La regola posta dall'art. 2719 c.c. — secondo cui le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia di quelle autentiche non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente ma anche qualora detta conformità non sia espressamente disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nella attività di disconoscimento alla parte interessata, anche se contumace — trova applicazione anche relativamente a scritture raccolte da notaio, e in particolare alla procura con cui il legale rappresentante di una società conferisce poteri rappresentativi a un terzo perché quest'ultimo rilasci a sua volta mandato ad litem al difensore.

Cass. civ. n. 15856/2004

In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciuta conforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 c.p.c., se la parte comparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (nella specie, il giudice di merito aveva respinto la domanda di rimborso di somme pagate a titolo di tassa di concessione governativa asseritamente non dovute, in quanto l'attore, a sostegno della propria pretesa, aveva prodotto soltanto documenti fotocopiati e non gli originali, benché l'amministrazione convenuta avesse contestato solo genericamente la documentazione prodotta in fotocopia).

Cass. civ. n. 12299/2003

Ai sensi dell'art. 2719 c.c., le riproduzioni fotografiche formano piena prova delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità alle cose; tuttavia, poiché il disconoscimento della riproduzione non pone nel nulla l'esibizione della fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne la conformità all'originale, una volta che tale conformità sia verificata, la fotocopia riacquisita ex tunc il valore di piena prova riconosciutogli dall'art. 2719 c.c. (Nella specie la procura ai difensori in primo grado era stata prodotta fotocopia e, messa in dubbio la conformità della copia esibita, il giudice non provvide alla verificazione; rinnovato il disconoscimento in appello, il giudice provvide alla verifica ordinando l'esibizione dell'originale. Sulla base del principio sopra esposto, la S.C. ha ritenuto che l'esito positivo della verifica conferisse efficacia probatoria ex tunc alla copia della procura esibita in primo grado, con esclusione di ogni decadenza).

Cass. civ. n. 7960/2003

Tenuto conto che in tema di copie fotografiche di scritture (cui sono assimilabili le copie fotostatiche o le fotocopie) l'art. 2719 c.c., che ne prescrive l'espresso disconoscimento, trova applicazione sia nel caso di disconoscimento della conformità all'originale della copia sia in quello dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., sicché, se devono ritenersi riconosciute — tanto nella conformità all'originale della copia sia in quello dell'autenticità della scrittura o nella sottoscrizione — le copie che non siano state disconosciute tempestivamente nella prima udienza o nella prima risposta successive alla loro produzione, in caso invece di contestazione, mentre, quanto al profilo della conformità all'originale, nulla impedisce al giudice di accertarne la conformità aliunde anche tramite presunzioni, invece preclusa l'utilizzabilità del documento in caso di disconoscimento della sottoscrizione e o della scrittura salva la procedura di verificazione.

Cass. civ. n. 5346/1997

La norma di cui all'art. 2719 c.c. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche, cui legittimamente vengono assimilate quelle fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale (che, pur tendente ad impedirne l'attribuzione della stessa efficacia probatoria dell'originale, non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde, anche tramite presunzioni), quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione (che, invece, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione, da parte di chi ebbe a presentarlo ed intenda comunque avvalersene, del relativo originale, onde accertarne la genuinità all'esito della procedura di verificazione — non ammessa per le copie — di cui all'art. 216 c.p.c.). In entrambi i casi, pur nel silenzio della norma citata sul tema dei modi e dei termini in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenersi, per entrambi, applicabile la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza chela copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.

Cass. civ. n. 5742/1995

L'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche ed il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità ed ai termini fissati dagli arti. 214 e 215 c.p.c. per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione, il quale può essere effettuato solo dopo la produzione in giudizio della scrittura medesima, irrilevante essendo qualsiasi contestazione anteriore. Ove poi venga riconosciuta, in difetto di un esplicito disconoscimento, la conformità all'originale della copia fotostatica prodotta in giudizio, il disconoscimento dell'autenticità del documento deve essere effettuato, nei termini stabiliti dall'art. 215 c.p.c., con riguardo a detta copia, indipendentemente dal momento dell'eventuale acquisizione dell'originale.

Cass. civ. n. 212/1985

Le copie fotostatiche e fotografiche di un documento hanno, a norma dell'art. 2719 c.c., lo stesso valore probatorio degli originali quando la loro conformità con questi attestata dal pubblico ufficiale, ovvero non è espressamente disconosciuta dalla parte contro cui sono prodotte, con la conseguenza che, in caso di disconoscimento della copia non autenticata, questa non può essere utilizzata come prova dei fatti in essa rappresentati né dell'esistenza stessa della scrittura riprodotta, dovendo i medesimi essere autonomamente dimostrati, dalla parte che ha prodotto in giudizio la copia disconosciuta, nei modi consentiti dalla legge e non mediante la verificazione della conformità della copia all'originale. Pertanto, ove la copia fotostatica o fotografica riguardi un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, la parte interessata deve necessariamente produrre in giudizio detto atto in originale o in copia autenticata al fine della prova della sua esistenza e del suo contenuto, mentre potrà servirsi della prova per testimoni o per presunzioni soltanto se abbia dedotto e previamente dimostrato la perdita incolpevole del documento originale.

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MARIO B. chiede
domenica 03/03/2019 - Campania
“Premesso che con atto di citazione volta ad ottenere la restituzione di addebiti in termini usurai di cms e anatocismo da una banca, fu chiarito, nella stessa citazione, che il contratto di conto corrente non era stato stipulato per iscritto né, nella stessa forma furono pattuiti tassi di interessi passivi e c.m.c e spese.
La banca, nel costituirsi in giudizio eccepì la prescrizione dei movimenti bancari e presentò una copia fotostatica del contratto di conto corrente.
Nella prima udienza successiva, fu nominato, al posto del primo, un nuovo giudice che concesse i termini 183-6.
Nella prima memoria, il richiedente la restituzione dell'indebito, ha disconosciuto espressamente la fotocopia presentata dalla banca, vi riporto esattamente la dizione che fu usata per il disconoscimento. In via assolutamente preliminare, si impugna e disconosce la copia esibita del contratto, rilevando che non sono mai state sottoscritte le condizioni contrattuali di cui alla fotocopia in parola.Pertanto ci riserva all'esito della esibizione dell'originale della stessa, ogni più ampio e diritto o azione.tale documentazione in ogni modo viene espressamente disconosciuta, in via preliminare, sino a quando non sarà esibito l'eventuale contratto conto corrente; mai infatti sono stati convenuti gli interessi e le spese indicate nel modulo esibito ex adverso.""""""
Il quesito che vi chiedo è il seguendo: la dichiarazione, come sopra riportata, risponde ad una chiara ed esplicito disconoscimento della fotocopia, e se la sua interpretazione si riferisce puntualmente oltre all'art.2719 ed anche all'art 214 c.p.c.?
In sostanza vorrei sapere se la dicitura di cui sopra, per il disconoscimento della fotocopia, e di corretta interpretazione sotto il profilo dell'implicito e indubbia dichiarazione.
Tuttavia anche se il disconoscimento, ammesso sia regolare, sia stato presentato tardivamente, non è rivelabile di ufficio, per cui era onere della parte che ha interesse al che fosse riconosciuta valida la fotocopia, rilevare la tardività nella memoria successiva. La banca non ha presentato memorie anzi addirittura ha presentato tardivamente anche le memorie conclusive.”
Consulenza legale i 07/03/2019
Preliminarmente, è necessario fare un po’ di chiarezza, dal momento che nel quesito vengono citati sia l’art. 2719 del c.c. sia l’art. 214 del c.p.c. Si tratta, infatti, di norme che hanno ambiti di applicazione diversi, non solo perché la prima è una norma di diritto “sostanziale” e la seconda di diritto processuale, ma soprattutto perché si riferiscono a problematiche differenti.
L’art. 2719 c.c. riguarda quelle che il codice chiama “copie fotografiche di scritture”, ovvero, nel caso in esame, le fotocopie, stabilendo che esse hanno la stessa efficacia probatoria delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Quindi nel caso dell’art. 2719 c.c. ciò che viene eventualmente disconosciuto è la conformità della copia rispetto all’originale.

Invece l’art. 214 c.p.c. riguarda il disconoscimento della scrittura privata: in questo caso ciò che viene contestato è l’autenticità della grafia o della firma: “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”.
In questo caso, ai sensi dell’art. 215 del c.p.c., la scrittura privata prodotta in giudizio si considera tacitamente riconosciuta nei seguenti casi:
1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace (ma se il contumace si costituisce in giudizio successivamente ha facoltà di disconoscere le scritture prodotte contro di lui ex art. 293 del c.p.c., comma 3);
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Qualora, invece, la scrittura privata venga tempestivamente disconosciuta, la parte che intende avvalersene ha l’onere di chiedere la verificazione della scrittura privata stessa, utilizzando a tal fine lo speciale procedimento previsto dagli artt. 216 ss. c.p.c.

Secondo la giurisprudenza, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata (o della sua sottoscrizione) previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c.
Infatti se viene disconosciuta la scrittura ex artt. 214 e 215 c.p.c., la scrittura stessa non può essere utilizzata se non viene proposta l’istanza di verificazione e, naturalmente, se questa non ha esito positivo.
Invece nel caso dell’art. 2719 c.c., se cioè ad essere contestata è la conformità della copia rispetto all’originale, il disconoscimento non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (in questi termini, tra le altre, Cass. Civ., Sez. V, ordinanza n. 12737/2018).

Passando al quesito vero e proprio, la formula riportata appare poco lineare e non afferma esplicitamente che si intende disconoscere la conformità della copia all’originale (si parla solo, un po’ genericamente, di disconoscimento della copia), anche se ciò può essere dedotto implicitamente dal riferimento alla eventuale produzione dell’originale stesso.
In ogni caso, le espressioni utilizzate possono effettivamente essere interpretate come disconoscimento ai sensi dell’art. 2719 c.c., anche se, forse, sarebbe stato preferibile utilizzare un’espressione più chiara, quale quella utilizzata appunto dal codice civile.
In proposito, la Cassazione ha chiarito che il disconoscimento di conformità all'originale di un documento prodotto in copia deve avvenire in modo espresso, indicando in cosa la copia differisca dall'originale o negando l'esistenza di un originale (come appunto nel caso che ci occupa), mentre è inefficace la contestazione fatta tramite clausole di stile o comunque generiche (Cass. Civ., Sez. III, sentenza, n. 7775/2014).

Più dubbio è, invece, se la formula stessa possa valere come disconoscimento della sottoscrizione ex artt. 214 e 215 c.p.c., anche se in essa si afferma che “non sono mai state sottoscritte le condizioni…”.
Tuttavia, secondo la medesima sentenza da ultimo citata, “rispetto ad una fotocopia non è ovviamente necessario il disconoscimento della sottoscrizione, di cui all'art. 215 c.p.c.: è tuttavia necessario che la parte interessata, ove intenda espungere dal materiale istruttorio la fotocopia, ne contesti la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c.”.